Delega assemblea condominiale, cosa c’è da sapere per non commettere errori

longoniVoglio partecipare all’assemblea del mio condominio ma proprio quel giorno non posso essere presente: allora ho deciso di delegare il mio marito che è anche comproprietario dell’appartamento. Che cosa devo fare per non sbagliare?

La domanda può sembrare banale, ma in realtà già per fornire una risposta bisogna precisare che essa varia a seconda che ci si riferisca ad un comportamento tenuto prima dell’entrata in vigore della riforma oppure dopo.

Si badi, parlare del passato non è un espediente per allungare il brodo ma una necessità dettata dal fatto che nei nostri uffici giudiziari sono presenti moltissime controversie, che, nate prima dell’entrata in vigore della legge n. 220/2012, dovranno essere risolte alla luce della vecchia legge.

Per non essere troppo proiettati verso il passato vediamo prima di tutto che cosa bisogna fare oggi.

Come si suole dire, all’uopo è necessario distinguere due ipotesi (che poi sono quelle indicate negli esempi iniziali):

a) delega a persone che non hanno nulla a che vedere con quell’unità immobiliare;

b) delega a persona che è comproprietaria.

La norma di riferimento è dettata dall’art. 67, primo e secondo comma, disp. att. c.c. che recita:

Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.

Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 del codice.

La delega a partecipare all’assemblea di condominio dev’essere scritta. Non è più sufficiente, come nel passato, la semplice delega orale. In questo contesto pertanto il Presidente dell’assemblea è tenuto a verificare la regolarità formale delle delega, al fine di consentire la partecipazione all’assemblea per interposta persona.

Nel caso di unità immobiliare appartenente a più proprietari, spetta ad essi indire un’assemblea interna alla comunione per procedere alla nomina del rappresentante in seno alla riunione condominiale.

Se questa procedura ha un senso per le unità immobiliari con molti proprietari (si pensi agli immobili caduti in eredità), essa non ha alcuna utilità rispetto alle case in comunione di beni tra coniugi, bastando in tal caso una delega scritta sostitutiva del verbale dell’assemblea della comunione. A ben vedere tale documento è sufficiente anche per gli immobili con molti comproprietari.

Mentre rispetto alla forma della delega il Presidente ha potere di verificazione e censura, rispetto al suo contenuto non può dire nulla, al pari di ogni altro condomino.

In tal senso da anni, e di recente, la Cassazione ha avuto modo di affermare che “i rapporti fra il rappresentante intervenuto ed il condomino rappresentato debbono ritenersi disciplinati dalle regole generali sul mandato, con la conseguenza che solo il condomino delegante deve ritenersi legittimato a far valere gli eventuali vizi della delega scritta o la carenza del potere di rappresentanza e non anche gli altri condomini estranei a tale rapporto (Cass. 30/1/2013 n. 2218; Cass. 7/7/2004 n. 12466; Cass. 27/3/2003 n. 4531; Cass. 27/7/1999 n. 8116; Cass. 26/4/1994 n. 3952)” (Cass. 24 ottobre 2014 n. 22685).

Fonte http://www.condominioweb.com/come-deve-essere-scritta-la-delega.11451#ixzz3JPqQIq1C
www.condominioweb.com