LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO PREVISTE DALLA NUOVA LEGGE DI STABILITÀ.

imagesQEW3PS2ZQuando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti è concessa un’agevolazione fiscale consistente in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società).

In che misura si può detrarre?

Dal 1° gennaio 2014 – per i condomini dal 1° luglio 2014 – l’agevolazione sarà sostituita con la detrazione fiscale (del 36%) prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.

Per i condomini le detrazioni si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. La detrazione è usufruibile da tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.

 

Sono ammessi all’agevolazione:

 

–       le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;

–       i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);

–       le associazioni tra professionisti;

–       gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

 

Contrariamente non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili “merce”. Occorre ricordare che in ogni caso, i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li utilizza e che la detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Il presupposto necessario per beneficiare della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). Con l’esclusione, dunque, degli edifici di nuova costruzione.

 

Gli interventi ammessi per fruire dell’agevolazione fiscale, individuate nel DM del 19 febbraio 2007 (successivamente modificato dal decreto 7 aprile 2008), sono:

 

–       la riqualificazione energetica di edifici esistenti;

–       gli interventi sull’involucro degli edifici (coperture, pavimenti, pareti generalmente esterne, finestre comprensive di infissi);

–       l’installazione di pannelli solari;

–       la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

 

Per gli interventi aventi ad oggetto la riqualificazione energetica di edifici esistenti il valore massimo della detrazione fiscale è di €100.000. In presenza di interventi sugli involucri degli edifici il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro così come per gli interventi di installazione di pannelli solari. Invece, per gli interventi riguardanti la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro.

 

 

Le incombenze richieste per godere dell’agevolazione fiscale sono:

 

–       l’asseverazione, documento volto a provare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti;

–       l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio;

–       la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, contenente i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati realizzati, la tipologia di intervento compiuto e il risparmio di energia che ne è derivato, nonché il relativo costo, chiarendo l’importo per le spese professionali e quello impiegato per il calcolo della detrazione.

–       La non cumulabilità con altre agevolazioni.

 

Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, si potrà fruire, infatti, per le stesse spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale.

La detrazione d’imposta in oggetto non è cumulabile con la detrazione fiscale prevista per il recupero del patrimonio edilizio

Dal 1° gennaio 2009, inoltre, la detrazione non è più cumulabile con eventuali incentivi comunitari, regionali o locali. —fonte Cdw