ASCENSORI CON MENO LIMITI
Nella disciplina condominiale l’installazione degli ascensori negli edifici privati che ne sono ancora sprovvisti è stata oggetto di interventi contraddittori, ma l’applicazione più recente delle norme si mostra sempre favorevole anche per gli impianti realizzati all’esterno dei fabbricati.
Le sentenze, nei periodi più risalenti, rivelavano posizioni assai restrittive che però negli ultimi anni si sono capovolte. Adesso le decisioni sono quasi sempre a favore dei condomini che intendono realizzare l’opera.
La normativa, invece, ha subìto un processo inverso: dopo una fase iniziale di mancanza di disposizioni specifiche in cui si applicavano le norme codicistiche, è stato emanato un complesso di previsioni (contenute nella legge 13/89) dirette a favorire, mediante varie misure, la realizzazione delle opere necessarie per eliminare le barriere architettoniche, fra cui si pongono innanzitutto gli ascensori. Ma l’articolo 27 della legge di riforma 220/2012, dal 18 giugno 2013, ha aumentato la maggioranza prevista dal testo originario dell’articolo 2, comma 1, della legge 13/1989, secondo cui era possibile approvare le delibere relative ad innovazioni dirette ad eliminare le barriere architettoniche, adottate in assemblea di seconda convocazione, anche con un numero di voti che rappresentasse un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio; invece, dopo la riforma, l’assemblea condominiale delibera con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, rendendo così più difficile, rispetto a prima, l’approvazione di queste delibere.
Va ricordato, però, che il diritto va applicato non solo sulla base delle specifiche disposizioni di ciascun settore, ma anche del coordinamento con le altre disposizioni legislative e coi principi dall’ordinamento. La disciplina giuridica sugli ascensori si dimostra allora meno penalizzante di quella che risulterebbe dalla applicazione della sola legge speciale (che pure era stata emanata proprio per ampliare le tutele). Infatti, le stesse norme del Codice civile consentono l’installazione di un ascensore anche da parte di un solo gruppo di condomini o di un unico condomino senza passare attraverso l’assemblea, grazie all’articolo 1102 del Codice civile, che consente a ciascun condomino di utilizzare e modificare le parti comuni per installare – però a sue esclusive spese – ascensori, servoscala e altri apparecchi simili nella tromba delle scale (Cassazione, sentenza 1781/1993).
E riguardo ai limiti all’installazione dell’ascensore, il pregiudizio lamentato da alcuni condomini della originaria possibilità di utilizzare le scale e l’andito occupati dall’impianto non viola il divieto posto dall’articolo 1120, comma 2, del Codice civile, quando risulta un godimento migliore della cosa comune, seppure diverso da quello originario (Cassazione, sentenza 4152/1994), anche perché è legittima ogni innovazione che, nel comportare utilità per tutti i condomini tranne qualcuno, determini per quest’ultimo un pregiudizio solo limitato e non intollerabile (Cassazione sentenza 20902/2010).
D’altra parte, in generale, i rapporti fra i condomini sono regolati dal principio di solidarietà condominiale, secondo cui la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica il contemperamento dei vari interessi (Cassazione, sentenza 18334/2012) e, nella valutazione comparativa delle opposte esigenze (quella dei portatori di handicap a installare l’ascensore e quella degli altri condomini a continuare a fruire nella sua interezza della scala, che viene ristretta senza tuttavia diventare inservibile), prevale la prima in conformità ai principi costituzionali della tutela della salute (articolo 32) e della funzione sociale della proprietà (articolo 42) (Cassazione sentenza 2156/2012).
Neppure la disciplina sulle distanze determina limiti all’installazione dell’ascensore, dato che non opera per gli impianti indispensabili per una reale abitabilità dell’appartamento, salvi gli accorgimenti idonei ad evitare danni alle unità immobiliari altrui (Cassazione, sentenza 14096/2012), mentre gli ascensori esterni non ricadono sotto l’applicazione dell’articolo 3, comma 2, della legge13/1989, che dispone sì l’obbligo di rispettare le distanze imposte dagli articoli 873 e 907 del Codice civile, ma solo fra edifici distinti, restando così escluso l’ambito condominiale (Cassazione, sentenza 10852/2014) ::: fonteSole24h