Atti costitutivi di diritti o traslativi di proprietà di immobili: esenzione da imposizione indiretta
Ad integrazione di quanto contenuto nella R.M. 20.6.2014, n. 64/E l’Agenzia delle Entrate con R.M. 29.8.2014, n. 80 precisa che, dal 24.6.2014 (data di entrata in vigore della L. 89/2014, che ha convertito con modificazioni il D.L. 66/2014 – cd. decreto «Irpef») il regime di esenzione dalle imposte di bollo, di registro e da altre imposte di cui all’art. 2, L. 692/1981 e all’art. 40, L. 1766/1927 trova applicazione anche con riferimento agli atti costitutivi di diritti reali o traslativi della proprietà di beni immobili stipulati a titolo oneroso.
Pertanto, nel caso oggetto di interpello, gli atti di legittimazione delle compravendite di terreni gravati da uso civico che il Comune istante intende rogare dopo il 24.6.2014 possono beneficiare, ricorrendone i presupposti, della disposizione agevolativa. :::fonteSole24h