Il vicino può tagliare i rami del mio albero ?
Sei il proprietario di una bella villa con annesso un giardino rigoglioso, che curi quotidianamente ormai da anni. Le tue piante sono, quindi, cresciute abbondanti ed indisturbate e, nella loro inevitabile maturazione, hanno proteso buona parte dei propri rami nella proprietà confinante. Infatti, anche se hai piantato il tuo albero alla dovuta distanza, purtroppo non ne hai potuto impedire lo sviluppo naturale. Insomma, questo, ormai fattosi grande ed allargatosi, ha invaso comunque il fondo confinante ed allora ti chiedi: il vicino può tagliare i rami del mio albero? Oppure, a parti invertite, mettiamo il caso che sia stata la tua proprietà ad essere invasa dai rami di un albero di alto fusto, presente nel giardino confinante. Ovviamente si tratta di una situazione che non tolleri: i rami anzidetti, infatti, hanno trapassato le tue siepi, peraltro danneggiandole. Oppure i rami invadenti, robusti e frastagliati hanno danneggiato il tetto di un piccolo magazzino/attrezzi nella tua proprietà: se ciò è accaduto, chi dei due proprietari deve procedere alla potatura dei predetti rami? Il vicino possessore dell’albero invadente oppure quello nel cui giardino si sono protesi i rami? Se la potatura spetta al vicino proprietario dell’albero invadente, l’altro può costringerlo a tagliare i rami oppure deve attendere la buona volontà del medesimo? Ecco una breve vademecum che potrebbe esservi utile:
LA DISTANZA DELLE PIANTE DAL CONFINE
Quando si parla di piante e di rapporti di vicinato, la questione delle distanze diventa fondamentale da chiarire. Ebbene, se vuoi sapere quale deve essere la distanza da rispettare nel piantare, ad esempio, un albero e rispetto al confine altrui, devi fare riferimento ai regolamenti comunali. Se dopo aver assunto informazioni presso il tuo Comune, non hai avuto risposta in tal senso, magari semplicemente perché non sono stati emanati dei regolamenti comunali in materia, devi giocoforza rifarti alla legge. Ebbene, quest’ultima [1] prevede delle distanze minime da osservare a proposito delle piante e del confine altrui. In particolare dice la legge che:
- per gli alberi di alto fusto (quali le querce o i castagni), la distanza minima dal confine deve essere di tre metri;
- per quelli non di alto fusto, la distanza minima dal confine deve essere di un metro e mezzo;
- per arbusti, siepi, viti ed alberi da frutto di altezza non superiore ai due metri e mezzo, la distanza minima dal confine deve essere di mezzo metro;
- per le di siepi di ontano, castagno o piante simili, la distanza minima dal confine deve essere di un metro;
- per le siepi di robinie, la distanza minima dal confine deve essere di due metri.
La presenza di un muro divisorio potrebbe consentire di non rispettare le descritte distanze, ma solo a condizione che la pianta incriminata non superi il muro stesso. Se il tuo vicino ha una pianta ad una distanza inferiore a quella prevista dalla legge, hai diritto alla sua rimozione (tecnicamente si dice estirpazione), anche facendo causa al proprietario indifferente ai suoi obblighi
IL TAGLIO DEI RAMI NEL FONDO ALTRUI
Quando dei rami appartenenti ad un albero sito e di proprietà nel fondo altrui, si protendono all’interno della tua proprietà, hai il diritto di pretendere che a tagliarlo sia proprio il tuo vicino.
Si tratta di un diritto esplicitamente previsto dalla legge [3] e che trova riconoscimento nella giurisprudenza della Cassazione. Secondo la Suprema Corte [4], infatti, il codice civile riconosce al proprietario invaso dai rami altrui, il potere di costringere il vicino al taglio. Si tratta di un diritto:
- che non può essere oggetto di usucapione. In altri termini, il vicino, trascorso vent’anni dalla prima volta che i rami del suo albero hanno invaso la proprietà altrui, non può pretendere di aver acquistato il diritto di lasciarli così come sono. In termini tecnici, in questo caso si parla di diritto imprescrittibile;
- che può e deve essere esercitato, indipendentemente dalla presenza o meno di un muro divisorio ed anche se è rispettata la distanza tra le piante e il confine, prevista dalla legge;
- che può essere oggetto di una servitù. Ad esempio, i due vicini potrebbero concordare che i rami si possano protendere nella proprietà altrui senza alcun limite oppure entro una determinata lunghezza. In quest’ultimo caso, il proprietario del fondo invaso, potrebbe comunque pretendere il taglio dei rami che in eccedenza alla descritta misura si dovessero protendere nella proprietà interessata [5].
Infine, ricordati che il tuo vicino ha altresì il diritto di tagliare le radici del tuo albero che si sono propagate nel suo giardino nonché ha il diritto di raccogliere e fare propri i frutti caduti dai rami protesi (fatta salva la regola contraria, eventualmente sancita dagli usi locali).
CONSIGLI PRATICI
Come avrai sicuramente compreso, se ci sono dei rami di un albero, appartenente al tuo vicino, che invadono il tuo giardino:
- hai il diritto di pretendere che al taglio provveda il vicino stesso ed a sue spese;
- hai il diritto al risarcimento, ove mai dalla situazione appena descritta siano derivati dei danni alla tua proprietà (ad esempio, se i rami in questione hanno danneggiato la copertura di un manufatto presente nella tua proprietà).
Detto ciò, sarebbe consigliabile far precedere ogni tua iniziativa da una comunicazione formale al vicino interessato, con la quale gli ricorderesti i suoi doveri e lo inviteresti alla potatura in questione. Per questo non necessiteresti dell’assistenza di un legale, anche se l’invio della predetta lettera per mezzo di un avvocato, potrebbe rivelarsi più incisiva e di maggior effetto per il destinatario. In mancanza di ogni riscontro, purtroppo l’azione legale sarebbe inevitabile, per costringere il tuo vicino a procedere alla descritta potatura. Se ciò si dovesse rendere necessario, sarà compito del tuo legale di fiducia preventivarti i costi della causa (la cui competenza appartiene al Giudice di pace competente per territorio).
Note
[1] Art. 892 cod. civ. [2] Art 894 cod. civ. [3] Art. 896 cod. civ. [4] Cass. civ. sent. n. 14632/2012. [5] Cass. civ. sent. n. 28348/2013.Rif. Ad usum curatoris 964 by ANACI Sede Provinciale di Ferrara – Via Borgoleoni n. 76 – 44121 Ferrara – tel. 0532 202719