ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE
In assenza di titolo contrario, l’impianto elettrico condominiale è comune a tutti i partecipanti al condominio ai sensi dell’art. 1117, n. 3, c.c.; di conseguenza, alle spese relative all’adeguamento di suddetto impianto devono partecipare tutti i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17880 del 12 agosto 2014. Il caso. La sentenza in commento origina dall’opposizione proposta dal proprietario di un locale in condominio contro il decreto ingiuntivo con cui gli si intimava il pagamento pro quota delle spese di adeguamento dell’impianto elettrico. L’opponente sosteneva di non dover pagare nulla in quanto i lavori riguardavano l’androne condominiale al quale egli non aveva accesso, perché proprietario di un locale a cui si accedeva dalla sola via principale. L’opposizione veniva rigettata in primo grado, mentre il giudice di appello, applicando al caso di specie l’art. 1123, comma 2, c.c., stabiliva che invece il condomino non era tenuto ad alcuna contribuzione nei confronti per i lavori in questione, in quanto privo di qualsiasi titolarità sulla parte cui si riferivano le spese. Il Condominio ricorreva allora in cassazione ritenendo errata l’applicazione del secondo comma dell’art. 1123 c.c. (ripartizione delle spese in proporzione dell’uso), anziché del primo comma (ripartizione delle spese in funzione del valore delle proprietà). L’impianto elettrico è comune a tutti i partecipanti al condominio. La suprema Corte ha accolto il ricorso del Condominio, in considerazione del fatto che l’impianto elettrico condominiale, ai sensi dell’art. 1117, n. 3, c.c. e in mancanza di titolo contrario, è comune a tutti i partecipanti al condominio. Si applica, pertanto, il criterio generale di ripartizione delle spese tra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà (art. 1123 c.c., comma 1). Infatti, il diverso criterio di ripartizione in proporzione all’uso trova applicazione con riferimento alle cose che, per loro natura, destinate a servire i condomini in misura diversa. Spesa da ripartire secondo i millesimi di proprietà. Per gli Ermellini dunque ha errato il giudice del merito nel ritenere che, nella fattispecie, il proprietario del locale sarebbe stato privo di qualsiasi titolarità sull’impianto elettrico. Affermazione dalla quale il giudice aveva ritenuto che il condomino non avesse usufruito dei contatori delle utenze condominiali, escludendolo, in applicazione dell’art. 1123, 2° comma, c.c., da qualsiasi obbligo di contribuzione sulle spese per l’adeguamento dell’impianto elettrico ai sensi della L. n. 46/1990. Il 2° comma citato – ribadisce la suprema Corte – trova applicazione con riferimento alle sole spese attinenti a quelle parti e quei servizi comuni dell’edificio in condominio che per loro natura sono destinati a fornire utilità diverse ai singoli condomini. Tale norma pertanto non è applicabile alla spesa attinente all’impianto elettrico condominiale, che è bene comune a tutti i partecipanti al condominio (Cass. civ., n. 12737/01). :::fonteSole24h