AMIANTO IN CONDOMINIO
L’amianto piaceva: le sue peculiari proprietà fonoassorbenti e termoisolanti e il basso costo hanno spinto al suo utilizzo per decenni anche negli edifici condominiali. Ma, dopo aver scoperto la sua pericolosità, dato che Comune e Asl non sono tenuti a effettuare sopralluoghi negli edifici privati, l’onere grava totalmente sul condominio e, quindi, sull’amministratore.
I doveri dell’amministratore
Va precisato che l’amianto è stato applicato in due forme diverse: l’amianto compatto e quello friabile.
La differenza è rilevante anche dal punto di vista giuridico e degli obblighi dell’amministratore. Il comma 5 dell’articolo 12 della legge 257/92 stabilisce che «presso le unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è indicata la localizzazione dell’amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici».
I proprietari (quindi l’amministratore in caso di condomìni) devono comunicare alle Asl i dati relativi alla presenza di materiali. In caso di omessa comunicazione la legge 257 stabilisce la sanzione amministrativa da 2.582 a 5.164 euro
I lavori da eseguire
Per i materiali edilizi in cemento amianto presenti in forma compatta in edifici privati e in condomìni, qualora essi siano in buono stato, non è previsto alcun obbligo né di comunicazione alla Asl né di rimozione.
Se però il manufatto compatto manifesta condizioni di degrado l’amministratore deve far effettuare un’accurata ispezione e una valutazione del rischio rivolgendosi a un tecnico o a un’impresa abilitati e accuratamente selezionati, oppure far eseguire le analisi da un laboratorio in possesso dei requisiti previsti dall’allegato 5 del Dm del 14 maggio 1996. Sono poi necessari controlli periodici dopo il primo intervento.
Ma che succede se l’analisi accerta la necessità di intervenire sull’amianto? In tal caso è obbligatorio rivolgersi a una ditta specializzata iscritta all’albo nazionale gestori ambientali alla categoria 10 sub categoria 10A o 10 B (articolo 26 del Dlgs 81/2008).
Sull’amministratore incombono anche responsabilità nei confronti di chi lavora nei condomìni : gli articoli da 246 al 261 del Tu sulla sicurezza regolamentano la protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto.
Spese e maggioranze
La spesa va ripartita tra i condòmini (articolo 12, comma 3, della legge 257/1992), con possibilità di rivalersi nei confronti della ditta costruttrice solo se l’amianto sia stato installato successivamente alla data in cui la legge ne ha vietato l’uso.
Quanto alle maggioranze assembleari per deliberare gli interventi relativi all’amianto, dato che dovrebbero qualificarsi come manutenzione ordinaria poiché l’intervento è imposto dalla legge, sarebbe sufficiente la maggioranza prevista dal terzo comma dell’articolo 1136 del Codice civile (la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno 1/3 dei millesimi e dei condòmini).
Invece, quando l’opera di bonifica è di rilevante entità, soprattutto economica, si ricade nella manutenzione straordinaria e quindi si applica la maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1136 del Codice civile (maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 500 millesimi).
In sintesi
01|LA PROCEDURA
L’amministratore del condominio deve comunicare alla Asl competente per territorio i dati sulla presenza di materiali, altrimenti scatta la sanzione, che può andare da 2.582 a 5.164 euro.
02|COSA FARE
Se ilmanufatto è degradato l’amministratore deve far eseguire un’ispezione con valutazione del rischio o analisi da un laboratorio, poi affidare i lavori a una ditta specializzata