Bonus per l’efficienza energetica degli edifici. Tutte le principali novità Decreto Legislativo 4 Luglio 2014, n.102
Con il Decreto Legislativo 4 Luglio 2014, n.102, il legislatore ha recepito la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica introducendo importanti novità in materia di prestazioni energetiche degli edifici, sia delle pubbliche amministrazioni che delle imprese e dei privati, con particolare riferimento agli edifici in condominio.
Le misure a beneficio dei consumatori. Le nuove disposizioni introdotte mirano ad accrescere la consapevolezza dei consumi energetici attraverso la promozione dei dispositivi per la contabilizzazione del calore. Tali dispositivi, installati sui singoli radiatori di ogni alloggio o su interi edifici, consentono agli utenti di capire immediatamente il consumo energetico per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria, con una fatturazione più precisa e fondata sul consumo reale.
Il Decreto prevede altresì bonus volumetrici per edifici di nuova costruzione e deroghe alle distanze minime per gli interventi che permettono la riduzione dei consumi energetici. Il legislatore designa l’ENEA quale soggetto responsabile per la definizione di una serie di proposte per interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili sia pubblici che privati sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal decreto.
Dal 2017 obbligatoria la contabilizzazione del calore. Dal 1° gennaio 2017, condomini e singole unità immobiliari saranno obbligati a installare dispositivi specifici per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore. Tali dispositivi consentiranno di ripartire le spese in base ai consumi individuali e ai costi fissi derivanti dalle attività di manutenzione degli impianti, secondo quanto stabilito dalla norma tecnica UNI 10200.
Con particolare riferimento agli edifici in condominio, il decreto prevede a carico dei condomini, la cui fornitura energetica proviene da una rete di teleriscaldamento, l’obbligo di installare dispositivi che, collegati ad apposite centraline di rilevamento, registrano e “personalizzano” i consumi. L’obbligo è stato esteso anche ai c.d. supercondomini, a patto che ci sia una centrale termica comune ai diversi edifici che compongono il complesso condominiale.
L’obbligo della contabilizzazione del calore riguarderà anche i singoli appartamenti, che dovranno anch’essi essere dotati di tali apparecchi per la regolazione del consumo energetico per gli impianti di riscaldamento e condizionamento e per la produzione di acqua calda sanitaria. Solo in caso di impossibilità tecnica ad intervenire, che dovrà comunque essere adeguatamente certificata, oppure nell’eventualità che i risparmi ottenibili non giustifichino il lavoro, si potrà derogare alle nuove disposizioni. Al di fuori di questi casi eccezionali, l’inosservanza delle norme potrà comportare sanzioni pecuniari fino a 2.500 euro.
Incentivi per gli edifici di nuova costruzione. Nel caso di edifici di nuova costruzione per cui si certifica con le modalità imposte dal decreto legislativo 10 Agosto 2005, n.192 una riduzione minima del 20 per cento dell’indice di prestazione energetica, prevista dal medesimo decreto, una parte delle murature e dei solai può non essere considerata nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di coperture. In particolare il Decreto Legislativo stabilisce che può non essere computata la porzione costituita dallo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura (superiori ed inferiori), eccedenti i 30 centimetri, fino ad un massimo di altri 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono un volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali ed intermedi. Ad esempio, lo spessore non computato per una muratura di 70 centimetri non è rappresentato dai 40 centimetri che eccedono i trenta, ma solo trenta centimetri.
È possibile inoltre derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali sulle distanze minime tra edifici, dai confini di proprietà e dal nastro stradale e ferroviario e sulle distanze massime degli edifici, rispettando sempre le distanze minime previste dal codice civile.
Incentivi per la riqualificazione di edifici esistenti. Quanto agli edifici esistenti interessati a interventi di riqualificazione energetica, il comma 7 dell’art.14 prevede delle deroghe nel caso in cui tali interventi comportino maggiori spessori delle murature esterne (ad esempio l’inserimento di un cappotto termino) e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori. Tale deroghe sono previste se gli interventi di riqualificazione permettono di ridurre almeno del dieci percento i limiti di trasmittanza previsti dal Decreto Legislativo 192/2005. La riduzione di trasmittanza deve essere certificata secondo le modalità previste dal medesimo Decreto.
È inoltre possibile superare i limiti previsti dalle normative nazionali, regionali e dai regolamenti edilizi comunali sulle distanze minime tra edifici, dai confini di proprietà e sulle distanze minime di protezione dal nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri (cinque in più rispetto alla norma precedente) per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne e di 30 centimetri per il maggiore spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella quota massima da entrambi gli edifici confinanti e rispettando le distanze minime riportate nel codice civile.
Differenze con le agevolazioni precedenti. In definitiva, vengono concessi 5 cm in più rispetto alla norma precedente di cui al D.lgs. 115/08 sia sulle pareti verticali che sulle coperture, sia per le nuove costruzioni che per l’esistente. Il Decreto di interesse prevede poi un innalzamento dal 10 percento al 20 percento sul miglioramento dell’indice di prestazione energetica per le nuove costruzioni. Per contro, sugli edifici esistenti non è stata modificata la migliore prestazione, pari a -10 percento nei limiti delle trasmittanze.
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