CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI – DM. 151/2011

indexLa tutela e la prevenzione dell’incolumità della compagine condominiale, in materia di incendi, rappresenta una delle peculiarità dell’amministratore condominiale . Infatti, partendo dal presupposto che l’amministratore è tenuto a osservare una serie di norme volte a garantire la sicurezza dell’edificio, egli è tenuto alla gestione della sicurezza antincendio che abbraccia una serie di adempimenti burocratici e operativi:
– l’istruzione della pratica per ottenere le relative certificazioni relativamente alle parti comuni;
– la manutenzione ordinaria/straordinaria degli impianti antincendio (estintori, sensori rilevamento fumo ecc.)
– l’informazione e l’istruzione del personale presente all’interno dell’edificio (per esempio, portiere).
L’amministratore di condominio deve adottare le adeguate misure di sicurezza antincendio, con particolare riferimento all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi nel caso in cui siano presenti, fra le parti comuni, attività specifiche che rientrano nell’ambito di applicazione del D.M. 16 febbraio 1982 e del D.P.R. 37/1998 (centrale termica, autorimessa condominiale, impianto ascensore, edificio civile con altezza in gronda superiore a mt 24,00 ecc.). Nel caso in cui nel condominio siano ubicate attività commerciali, produttive o di servizio, del singolo privato soggette al controllo antincendio, le relative procedure amministrative di controllo e di gestione non sono di pertinenza del condominio.
La prima fase per ottenere il certificato di prevenzione incendi consiste nel richiedere il parere di conformità del progetto di nuove attività, o di modifiche di quelle esistenti, rispetto alle specifiche regole tecniche emanate dal Ministero dell’interno ovvero, in mancanza, ai criteri tecnici generali di prevenzione incendi. A tal fine i responsabili di attività comprese nell’elenco del D.M. interno 16 febbraio 1982 sono tenuti a presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, apposita domanda di parere di conformità sui progetti, redatta secondo il modello PIN1, allegando la seguente documentazione:
a. documentazione tecnico-progettuale, in duplice copia, a firma di tecnico abilitato (che quindi può essere qualsiasi professionista nell’ambito delle proprie, specifiche, competenze), comprendente la scheda informativa generale, la relazione tecnica e gli elaborati grafici;
b. attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.
Il Comando esamina i progetti e si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa antincendio entro 45 giorni, salvo il caso di situazioni complesse, in cui il termine può essere prorogato al novantesimo giorno, previa comunicazione all’interessato. In presenza di documentazione incompleta o irregolare, l’ufficio può richiedere la necessaria documentazione integrativa interrompendo i predetti termini. Ove il Comando non si esprima nei tempi prescritti, il progetto si intende respinto (silenzio-rifiuto). Nel caso di complessi edilizi a unica gestione nei quali coesistono più attività singolarmente soggette ai controlli di prevenzione incendi, deve essere presentato un unico progetto cui seguirà il rilascio di un solo certificato di prevenzione incendi relativo a tutto il complesso in quanto, per le interdipendenze tra più fattori di rischio, è necessario che il problema della sicurezza venga affrontato globalmente.
La seconda e ultima fase per ottenere il certificato di prevenzione incendi consiste nel richiedere al Comando provinciale dei Vigili del fuoco la visita sopralluogo che accerti l’effettiva adozione delle misure di sicurezza previste nel progetto precedentemente approvato e l’adempimento delle eventuali prescrizioni aggiuntive formulate dallo stesso Comando all’atto del rilascio del parere di conformità. Allegata all’istanza per il sopralluogo, che firma il titolare, deve essere presentata la documentazione tecnica composta da certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare la conformità delle opere realizzate, dei materiali impiegati e degli impianti installati, alla normativa vigente. Detta documentazione deve essere a firma di un professionista abilitato, di un professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell’interno di cui alla legge 818/1984, dell’installatore, del fornitore ecc., ciascuno per la parte di propria competenza. La domanda di sopralluogo finalizzata al rilascio di certificato di prevenzione incendi deve essere redatta secondo il modello PIN3, e va presentata al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio allegando la seguente documentazione:
a. copia del parere rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco sul progetto;
b. dichiarazioni e certificazioni atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;
c. attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato
Entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, il Comando effettua il sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di quarantacinque giorni, dandone motivata comunicazione all’interessato.
Entro 15 giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato all’interessato, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all’esercizio dell’attività. Nel certificato sono indicati, tra l’altro, i divieti, le limitazioni e le condizioni di esercizio da osservare ai fini della sicurezza, nonché i dispositivi, gli impianti e le attrezzature antincendio che devono essere presenti e perfettamente funzionanti. Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti, il Comando ne dà immediata comunicazione all’interessato e alle Autorità competenti (Sindaco, Prefetto ecc.) ai fini dell’adozione dei relativi provvedimenti.
La vigente procedura prevede, inoltre, la possibilità per l’interessato di presentare, in attesa del sopralluogo, una dichiarazione finalizzata all’esercizio provvisorio dell’attività in cui lo stesso titolare attesta il rispetto della normativa di sicurezza antincendio e si impegna a osservare gli obblighi gestionali e di esercizio. La suddetta dichiarazione consente al richiedente, ai soli fini antincendio, senza ulteriori incombenze e costi aggiuntivi, di avviare l’attività, purché sia stata preventivamente presentata al Comando la domanda di sopralluogo, completa della prevista documentazione. La dichiarazione di inizio attività deve essere redatta secondo il mod. PIN4 e va resa come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, secondo le forme di legge.