CONDIZIONATORI SUI BALCONI E DECORO DEGLI EDIFICI
L’installazione di un impianto di condizionamento, si sa, è opera diventata sempre più ricorrente nel corso dell’ultimo decennio e di pari passo sono aumentate le contestazioni in merito.
Solitamente per i normali palazzi delle nostre città, l’installazione del condizionatore non necessita di alcuna autorizzazione di carattere amministrativo (si consiglia comunque di chiedere informazioni all’ufficio tecnico comunale). Diversamente rispetto agli edifici di particolare pregio storico artistico (vedi d.lgs n. 42 del 2004) l’installazione dei condizionatori non dev’essere considerata una semplice operazione a rilevanza condominiale, ma è necessario il consenso delle amministrazione competenti (leggasi sovraintendenza).
Troppo rumore e abbruttimento dell’estetica degli edifici le principali contestazioni.
Quando un condizionatore può considerarsi lesivo del decoro architettonico dell’edificio?
Con questa locuzione, è bene ricordarlo, si fa riferimento alle linee ed alle strutture dell’edificio che lo caratterizzano e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità (cfr. Cass. n. 851/2007). L’estetica dell’edificio non dev’essere particolare, bastando una linea estremamente semplice per poter parlare di decoro architettonico. Il danno al decoro deve tradursi in un pregiudizio economico per le parti comuni e/o per quelle di proprietà esclusiva (cfr. Cass. n. 1286/2010).
Il concetto di estetica, si evolve con i tempo e fa si che ciò che era mal percepito jeri, non lo sia oggi. A questa conclusione, che consente di poter parlare del decoro architettonico in una prospettiva evolutiva, è giunto qualche anno fa il giudice di pace di Grosseto, il quale affermo per l’appunto che determinati impianti, quali quelli di condizionamento e satellitari, non sono più considerati lesivi dell’estetica dell’edificio, essendo percepiti comunemente quali normali elementi presenti sugli stabili (cfr. GdP Grosseto 19 agosto 2011 n. 1038).
Resta fermo, in ogni caso, il potere del regolamento condominiale di natura contrattuale di vietare qualsivoglia modificazione dell’estetica dell’edificio anche sulle parti di proprietà esclusiva, nonché la possibilità per il regolamento assembleare di disciplinare l’uso delle cose comuni per salvaguardare il decoro dello stabile: tale ultima regolamentazione non può però mai tradursi in un divieto d’uso (es. posso dirti come installare il condizionatore ma non posso vietarti di farlo).
In questo contesto di carattere generale, pertanto, il nostro lettore dovrà:
a) valutare se il regolamento condominiale vieti o disciplini (a seconda della sua natura) questo genere d’installazioni;
b) valutare obiettivamente se l’installazione è pregiudizievole dell’estetica dell’edificio (ci vien da dire che difficilmente un motore di condizionatore poggiato sul piano di calpestio del balcone può essere considerato tale);
c) all’esito di questa valutazione in alternativa, porre in essere i rimedi necessari o lasciar blaterare il proprio vicino (sta sempre a chi si lamenta d’un fatto provarlo in giudizio) e se dovesse insistere nelle proprie lamentele diffidarlo formalmente chiedendogli di cessare ogni turbativa.
Condizionatore in condominio e problemi relativi ai rumori e al decoro architettonico
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