CONFERIMENTO DELLE DELEGHE ASSEMBLEARI

La riforma del condominio ha messo un limite al numero di deleghe che ciascun partecipante può avere quando partecipa alle riunioni di condominio, anche a favore di una maggiore democraticità delle assemblee.
Dal 18 di giugno, infatti, negli edifici con più di 20 condomini ogni delegato non può ricevere un numero di deleghe superiore a 1/5 del complessivo numero delle “teste” (ossia dei condomini)  e non più di 200 millesimi.  Lo stabilisce l’art. 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
In questo caso, quindi, il proprietario che possiede più di 200 millesimi (un ente pubblico, per esempio, o un’assicurazione ) non può più farsi rappresentare in assemblea, né da un condomino né tanto meno dall’amministratore, al quale è sempre vietato di ricevere deleghe.
La delega, stabilisce la legge, deve essere scritta. Inoltre, se un’unità immobiliare appartiene in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, designato dai comproprietari interessati a norma dell’art. 1106 del codice.
Se gli edifici sono tanti, con tetti e impianti autonomi, ma con in comune per esempio un garage, un giardino o una caldaia, si può parlare di supercondominio. La riforma all’art. 117-bis precisa che le disposizioni in  materia di condominio si applicano ai supercondomini, per quanto compatibili. E in questi casi, quando i condomini sono più di 60, ciascun condominio deve designare (con la maggioranza di cui all’art. 1136, quinto comma, c. c.) il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più edifici e per la nomina dell’amministratore.
In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l’autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio.