CONSUMI ACQUA
Per prima cosa, in materia di spese per il consumo dell’acqua in condominio, occorre leggere con attenzione il contenuto del regolamento condominiale (contrattuale o assembleare): se il documento prevede la ripartizione del consumo d’acqua «a persona», tutti i proprietari devono attenersi a tale disposizione e nessuno può slegarsi dal contatore generale e installare quello individuale. In assenza di regolamento o qualora lo stesso non affronti la questione della suddivisione dei consumi, il singolo proprietario può chiedere l’installazione dei contatori individuali, mettendo la questione all’ordine del giorno dell’assemblea, che delibera positivamente con la maggioranza regolamentare dei condomini (maggioranza degli intervenuti oltre i 500 millesimi).
Se la richiesta è bocciata, il proponente può rivolgersi al giudice, rivendicando il diritto di installare un contatore per sé e per gli altri condomini. In caso di esito positivo del giudizio, tutti i condomini possono pretendere la ripartizione delle spese a consumo effettivo in base alla lettura dei contatori. Per verificare i consumi dei singoli appartamenti, tutti i condomini (e non solo alcuni) devono installare i contatori individuali, che saranno poi allacciati al contatore generale.
Le spese sono a carico dei proprietari, mentre il gestore del servizio idrico garantisce un contatore autonomo per ogni utenza, proprio come avviene per l’energia elettrica. Negli ultimi vent’anni il legislatore ha più volte affrontato il problema delle risorse idriche, a partire dalla legge 5 gennaio 1994 n. 36, che prevede l’installazione di contatori in ogni singola unità abitativa. Due anni dopo, il decreto ministeriale 4 marzo 1996 ha ribadito come «la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata, a cura e spese dell’utente, tramite l’installazione di singoli contatori per ciascuna unità abitativa». Infine, l’articolo 146 del decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006, «Norme in materia ambientale», a proposito del risparmio idrico chiarisce come «entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le Regioni, sentita l’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, nel rispetto dei principi della legislazione statale, adottano norme e misure volte a razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi e in particolare a installare contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano».
Nonostante le chiare disposizioni legislative, però, a oggi qualsiasi norma in materia è subordinata al rispetto del regolamento condominiale che, nella maggior parte dei casi, prevede due tipologie di ripartizione del consumo.
Con la suddivisione «a persona», la spesa totale del consumo d’acqua è divisa per il numero degli abitanti dei singoli alloggi e ogni individuo paga la sua quota, un calcolo che può risultare iniquo e creare frizioni all’interno del condominio. Oltre a dosi massicce di buon senso (ad esempio: quanto far pagare ai bambini? Come considerare un appartamento con il giardino?), questa opzione richiede un costante aggiornamento anagrafico dello stabile e, qualora nel condominio vi siano esercizi commerciali (ristorante, ufficio, autolavaggio eccetera), delle valutazioni “virtuali” che tengano conto del consumo extra di acqua.
La seconda tipologia di ripartizione si basa, invece, sul valore millesimale della proprietà: in questo caso il proprietario paga in proporzione al valore del suo appartamento.
Le due soluzioni, invece di limitare gli sprechi, rischiano di favorirli: questo perché, pagando cifre «fisse», gli utenti non sono incentivati a utilizzare meno acqua; al contrario di quanto avviene con i contatori individuali, dove ognuno paga il consumo effettivo.