Dal 2016 tutti i condomini dovranno dotarsi di contatori individuali di calore o raffreddamento
La Direttiva, 2012/27/UE, che andrebbe recepita entro il 5 giugno 2014, impone agli Stati membri di fissare un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica che guardi ai consumi e ai risparmi di energia primaria o finale per l’ottenimento del 20% di risparmio entro il 2020 (il cd. pacchetto clima-energia 20-20-20 che punta anche alle energie rinnovabili e ad una consistente riduzione di emissioni di CO2 nell’atmosfera).
Ricordiamo che gli articoli chiave della Direttiva europea sono relativi alla ristrutturazione degli immobili nel settore pubblico, ai regimi obbligatori di efficienza, alla misurazione e alla contabilizzazione dell’energia, alla promozione dell’efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento, alla trasformazione, trasmissione e distribuzione dell’energia.
La situazione italiana. Il nostro paese ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva ed è ora al vaglio delle Commissioni Parlamentari competenti. Il nostro paese ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva ed è ora al vaglio delle Commissioni Parlamentari competenti. In particolare, per quanto riguarda i condomini è fondamentale sottolineare che entro il 31 dicembre 2016, tutti gli edifici con il riscaldamento centralizzato dovranno dotarsi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.
Infatti, lì dove la pluralità di edifici (supercondominio) o gli edifici polifunzionali, siano serviti da un impianto di distribuzione centralizzato o da una rete di teleriscaldamento per la fornitura di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda, entro il 2016 le imprese fornitrici del servizio dovranno obbligatoriamente installare contatori individuali di calore o di fornitura di acqua calda in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura; inoltre, le stesse imprese dovranno dotare gli utenti finali di contatori individuali per la misurazione dell’effettivo consumo di calore di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, che risultino efficienti sia in termini di costi che di potenziali risparmi energetici (l’installazione dovrà risultare tecnicamente possibile, in caso contrario sarà il tecnico abilitato o il progettista dell’impianto, a relazionare in un rapporto tecnico la non fattibilità dell’intervento).
In quest’ultimo caso, cioè lì dove l’intervento da parte dell’impresa fornitrice del servizio non sia possibile, si può ricorrere all’installazione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore individuali, da installarsi su ogni singolo radiatore per la corretta misurazione dei consumi (così come previsto dalla norma UNI EN 834).
Rivoluzione in condominio. Nei condomini con impianto di riscaldamento centralizzato, i sistemi tecnologici che consentono la contabilizzazione del calore permettono sia di regolare autonomamente la temperatura in ogni unità immobiliare, sia di suddividere le spese in proporzione a quanto ciascun condomino effettivamente consuma (si possono ottenere risparmi di combustibile tra il 10% e il 30% annui).
(Da non perdere: Ma veramente conviene installare le valvole termostatiche per la contabilizzazione del calore? )
Dotare l’impianto di riscaldamento centralizzato a gas metano di valvole termostatiche e di ripartitori elettronici del calore per il conteggio pro-capite di ogni singolo condomino, porta indubbiamente una serie di vantaggi:
- consente di rendere energeticamente efficiente l’intero immobile, contribuendo anche alla riduzione di emissioni di CO2;
- abbattere i consumi, premiando le famiglie virtuose che ridurranno le temperature attraverso l’impiego delle valvole termostatiche;
- ogni famiglia pagherà sulla base dell’effettivo fabbisogno energetico e il conteggio avverrà tramite l’uso dei sistemi di ricezione dei consumi.
Nel dettaglio, sulla base dell’art. 9 (relativo alla Misurazione):
- i consumatori finali di energia devono ricevere contatori individuali purché tecnicamente e finanziariamente fattibile;
- gli Stati membri devono adottare sistemi di misurazione “intelligenti” per il gas e l’energia elettrica (in conformità alle direttive 2009/72 e 2009/73).
- Sulla base invece degli artt. 10, 11 e 12 (relativi alla Fatturazione e Accesso alle informazioni):
- la fatturazione dovrà basarsi sul consumo reale e sarà garantita la disponibilità della bolletta elettronica su richiesta dell’utente finale;
- dovrà prevedersi la gratuità delle fatture e delle informazioni sui consumi individuali per gli utenti finali.