IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI CONDOMINIALI: MODALITÀ E LIMITI

untitled 2Quando un condomino può prendere visione della documentazione relativa all’amministrazione condominiale? Quali documenti può visionare? In quali modalità?

La normativa, riformata nel dicembre 2012, ha ormai esplicitato quello che da sempre si diceva, cioè che l’amministratore è legato al condominio da un particolare rapporto di mandato e che dunque nei rapporti tra condomini e amministratore sono applicabili, in quanto compatibili, le norme dettate dagli artt. 1703 ss. c.c.

Tra queste norme vi è anche quella, contenuta nell’art. 1713 c.c, relativa all’obbligo gravante sul mandatario di rendere al mandante conto del suo operato. In tale obbligo, oltre che all’accenno contenuto nel “vecchio” art. 1129 e nell’ultimo comma dell’art. 1130 c.c, si riscontrava la fonte del diritto dei condomini a prendere visione della documentazione condominiale e della gestione che l’amministrazione sta tenendo dell’immobile, esercitando anche quel potere di controllo che è proprio del mandante. Ovviamente, il potere di controllo trova il suo limite nel principio di buon andamento dell’azione amministrativa, nel senso che la richiesta del condomino non può essere di ostacolo all’attività di amministrazione, non deve essere contraria ai principi di correttezza e non si deve risolvere in un onere economico per il condominio. La riforma del condominio ha leggermente innovato sull’argomento, stabilendo un nuovo obbligo di informazione in capo all’amministratore (art. 1129 c.c.) il quale deve comunicare ai condomini sin dall’inizio del suo mandato quando e dove è possibile consultare la documentazione condominiale, nonché ipotizzando la creazione di un sito internet condominiale sul quale, con le dovute tutele, visionare i medesimi documenti.