Distacco dall’impianto: Nuovo art. 1118 c.c. – Sent. Trib. Milano
Una sentenza interessante affronta il problema delle spese di aggravio imputate a chi si è distaccato.
Il dato normativo. “Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma” (Articolo 1118 c.c. così sostituito dall’art. 3, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, a decorrere dal 17 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 1, della medesima legge n. 220/2012).
Il fatto. Con atto di citazione notificato il 10/6/2010 il Condominio via Tizio di Milano conveniva in giudizio il – vicino – Condominio di Via Caio, onde ottenerne dal Tribunale la condanna al pagamento di “tutti i maggiori costi già sopportati (Euro 14.200,00) e che saranno in futuro sopportati a seguito del distacco dall’impianto comune di riscaldamento”, avvenuto nel periodo dal 2006 al 2010 (legittimando l’azione in forza della vecchia disciplina di cui all’art. 1118, II comma c.c., a mente della quale: Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione.).
Si costituiva il Condominio Via Caio, chiedendo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva il rigetto delle domande avverse e svolgendo domanda riconvenzionale.
La Sentenza. Il Giudice Milanese, valutati gli atti, intanto, ha respinto l’eccezione preliminare sulla carenza di legittimazione del condominio convenuto. Ed invero: i due condomini risultano soggetti giuridici distinti, dotati ciascuno di un separato organo di amministrazione, con in comune la centrale termica. La sola comunione dell’impianto – asserisce il Tribunale – non è idonea a caratterizzare la fattispecie di supercondominio. L’accezione “comunione”, pertanto, comporta che legittimati attivi e passivi siano solo i due comunisti, cioè ì due condomini! Proprietari dell’impianto.
Quanto al merito. I maggiori costi sopportati a causa del distacco unilaterale dall’impianto comune di riscaldamento da parte del condominio convenuto risultano provati a mezzo delle risultanze tecniche discendenti in sede di accertamento tecnico preventivo.
Nel procedimento cautelare, la CTU aveva avuto modo di verificare che a seguito del distacco si era registrato un effettivo incremento dei consumi di combustibile, a carico esclusivamente del Condominio Via Tizio (in quanto ormai unico fruitore del servizio di riscaldamento). Incremento stimato dal consulente in misura del 23 per cento, oltre ad un maggior costo per la conduzione e manutenzione ordinaria.
Conseguentemente – per come è stato segnatamente stabilito – permane l’onere del condominio convenuto, ormai distaccato, di contribuire alle spese di conservazione dell’impianto e a rimborsare i maggiori costi di esercizio, cosi come indicati dal CTU e pari ad Euro 3,505,00 per stagione termica dalla domanda del presente giudizio.
Conclusione. Il Tribunale meneghino, con la sentenza in commento, si è allineato ad un orientamento giurisprudenziale costante – che è stato poi quello che ha informato il tenore della novella apportata all’art. 1118 cod. civ- per cui anche se è da ritenersi astrattamente legittima la rinuncia unilaterale al riscaldamento ed il distacco dall’impianto centralizzato da parte di un Condominio (e/o condòmino che sia), non viene meno l’onere in capo a questi di partecipare alle spese di gestione dell’impianto, oltre che a rimborsare i maggiori costi discendenti dallo squilibrio termico generato(cfr, ex multis, Cass. 2004/5974; Cass. 2001/6923).
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