FUGA DI GAS
Chi risponde della fuga di gas? La responsabilità in caso di fughe di gas (così come per ogni danno che derivi dagli impianti in genere: idrico, elettrico ecc.) è sempre ed in prima persona di colui il quale lo ha realizzato: è indubbio, infatti, che chi materialmente realizza un impianto, poiché è tenuto a farlo a regola d’arte ed in modo da non arrecare danni, è il primo e diretto responsabile ove quell’impianto presenti invece vizi e addirittura provochi eventi lesivi che, nel caso delle fughe di gas, sono quasi sempre letali o comunque dotati di un’enorme capacità distruttiva.
Ma la responsabilità dell’idraulico-installatore non sempre resta isolata: può infatti succedere che alla sua si affianchi quella di altri soggetti, egualmente responsabili dell’accaduto seppur per motivi (ovvero ragioni giuridiche) diversi.
Gli obblighi di chi vende un immobile. Con una recentissima pronuncia la Corte di Cassazione ha infatti ricordato come anche il venditore di un immobile possa essere chiamato a rispondere di episodi del genere: infatti chi vende un immobile (che sia il diretto proprietario o un’agenzia immobiliare poco importa) ha l’obbligo di consegnare all’acquirente un bene privo di vizi: tale dovere discende dall’art. 1490 co. 1 cod. civ. (Garanzia per i vizi della cosa venduta), “a mente del quale il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore” (Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 36445 del 01/09/2014).
A quest’obbligo, poi, se ne aggiunge un altro, ben più importante poiché di portata generale (e quindi applicabile ad un maggior numero di casi): quello di accertarsi, prima di vendere un immobile, che lo stesso possegga “i requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa”. I Giudici di legittimità, infatti, ricordano come corrisponda ad una “elementare regola di prudenza” quella di accertarsi che il bene che si vende non sia pericoloso, verificandone ad esempio “la conformità alla normativa in tema di impianti a gas”.
Le conseguenze della condotta negligente del proprietario
Già in passato abbiamo ricordato come di alcuni eventi risponda anche colui il quale, pur non avendoli materialmente causati, non ha comunque impedito che si verificassero, pur essendovi tenuto: è il caso ad esempio delle omissioni di manutenzione delle caldaie da cui derivino lesioni o addirittura la morte degli inquilini, eventi addebitabili al proprietario dell’immobile locato poiché, secondo quanto disposto dall’art. 1575 cod. civ., “tenuto a consegnare al conduttore la casa locata in buono stato di manutenzione”
Risponde della morte dell’inquilino il proprietario che non controlla la caldaia.
Ciò in quanto l’art. 40 comma 2 del cod. pen. prevede la responsabilità penale anche per chi non evita il verificarsi di un evento che si ha invece l’obbligo giuridico di impedire.
In forza di tale principio, pertanto, il proprietario o l’agente immobiliare che vende un immobile senza accertarsi della conformità alla legge degli impianti di cui è dotato risponderà penalmente delle conseguenze che dovessero derivare dal malfunzionamento dei citati impianti, ciò in quanto, come detto, egli è tenuto ad accertarsi del possesso di tali requisiti quale “elementare regola di prudenza”, quella “che impone di non consegnare il bene se non si sia preventivamente accertata la presenza dei requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa” (Cass. Pen n. 36445 del 01/09/2014).
Responsabilità, sì, ma solo per l’evento che si sarebbe potuto evitare. Perché dell’evento funesto possa rispondere colui il quale non ha compiuto un’azione che aveva invece l’obbligo giuridico di compiere (il proprietario che doveva verificare la regolarità degli impianti) è necessario però un ulteriore tassello: l’evitabilità dell’evento mediante l’azione omessa.
In sostanza, perché il proprietario (o l’agente immobiliare) venga condannato per la morte provocata dalla fuga di gas nell’immobile venduto e di cui non aveva verificato la regolarità certificativa, è necessario che si dimostri che la fuga di gas non ci sarebbe stata se egli avesse compiuto quel controllo che invece aveva appunto l’obbligo di effettuare: solo in caso di risposta affermativa (cioè nel caso in cui si dimostri che la verifica avrebbe scongiurato il pericolo di fughe) il venditore sarà penalmente responsabile delle conseguenze lesive della sua negligenza.
Una “leggerezza” mortale. Inutile sottolineare come si verta in campo di omicidio (pur colposo), le cui conseguenze sul piano sanzionatorio sono tutt’altro che lievi e si accompagnano a quelle, forse anche più gravi, di carattere morale per aver provocato la morte di uno o più soggetti solo per una leggerezza facilmente evitabile: la verifica degli impianti e soprattutto la (pretesa della) consegna dei certificati della loro conformità alle norme di legge, infatti, non costituiscono certo atti gravosi né dispendiosi bensì adempimenti ad obblighi di prudenza davvero elementari, proprio come ricorda la Cassazione, cui i proprietari di case e locali in genere devono assolutamente abituarsi e uniformarsi.
Altrimenti abituiamoci pure alle notizie di crolli, esplosioni, cedimenti e quant’altro ancora oggi riempie settimanalmente le cronache nazionali, con le conseguenze quasi sempre mortali che ne derivano.
Da non perdere: Le conseguenze per la mancata messa in sicurezza dell’immobile da parte del proprietario.
Fonte http://www.condominioweb.com/fuga-di-gas-nellimmobile-venduto.11326#ixzz3D6772F00
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