Giudizio a difesa dei diritti inerenti l’edificio condominiale
Nel regime del condominio negli edifici, i singoli condomini non solo possono intervenire nel giudizio in cui l’amministratore abbia assunto la difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all’edificio condominiale, ma hanno anche facoltà di avvalersi in via autonoma, dei mezzi di impugnazione volti ad evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del Condominio rappresentato dall’amministratore.
Configurandosi il Condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica autonoma distinta da quella dei singoli condomini, l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all’edificio condominiale; pertanto, non sussistono impedimenti a che i singoli condomini, non solo intervengano nel giudizio in cui tale difesa sia stata assunta dall’amministratore, ma anche si avvalgano, in via autonoma, dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del Condominio rappresentato dall’amministratore, non spiegando influenza alcuna, in contrario, la circostanza della mancata impugnazione di tale sentenza da parte dell’amministratore. Il principio, da ritenersi costante nella giurisprudenza di legittimità, è stato ora espressamente ribadito in una recente decisione relativa ad una controversia insorta per l’iniziativa giudiziaria di un condomino volta ad accertare la regolarità, sotto il profilo sanitario e della sicurezza, della canna fumaria dell’impianto di riscaldamento del Condominio limitrofo (Cfr., Cass. civ. Sez. II, Sent. 4 settembre 2014, n. 18687, Pres. Triola, Rel. Manna, P.M. Capasso). :::fonteSole24h