IMU – TASI. NESSUNA ESENZIONE CON IMPONIBILITÀ SOPRA QUOTA 100%
Nessuna esenzione Imu-Tasi per gli immobili utilizzati promiscuamente dagli enti non commerciali se dalla relativa dichiarazione telematica risulta una percentuale di imponibilità (rigo D del quadro B) superiore al 100 per cento.
A ribadirlo è il decreto licenziato lunedì dal Mef che contiene le specifiche tecniche per la trasmissione telematica della dichiarazione Imu-Tasi che dovrà essere inviata – per gli anni di imposta 2012 e 2013 entro il 30 settembre – al dipartimento delle Finanze, direttamente dagli enti interessati o dagli intermediari abilitati. Trova così conferma quanto indicato nella istruzioni alla dichiarazione enti non commerciali con riguardo alle modalità da seguire per determinare la percentuale del valore catastale da considerare imponibile. Secondo il Mef, infatti, per individuare tale percentuale occorre sommare (e non moltiplicare) il rapporto che si ottiene dividendo la superficie utilizzata per lo svolgimento dell’attività commerciale e la superficie totale dell’immobile adibito ad attività istituzionale non commerciale e quello risultante dall’utilizzo su base annua (rapporto tra superficie utilizzata per lo svolgimento di attività commerciali e superficie totale dell’immobile per giorni di utilizzo diviso 365).
In alternativa le percentuali possono essere determinate con riguardo ai soggetti che si avvalgono delle due distinte attività. Se la somma di tali valori è uguale o superiore a 100, secondo il Mef, l’immobile è totalmente imponibile: il che si verifica ogni volta che la superficie commerciale è superiore al 50% e viene utilizzato, a tale scopo, per tutto l’anno.
Con riguardo, invece, alle attività didattiche il decreto del Mef precisa che l’immobile è attratto per il suo intero valore a Imu e Tasi «qualora la percentuale di imponibilità di cui ai righi D) e K) sia uguale o superiore al valore del 100%». Il rigo K, che esprime il valore da assoggettare a Imu e Tasi, è determinato applicando al valore dell’immobile (ottenuto, in caso di utilizzo promiscuo, con le regole già viste) il risultato del rapporto tra il corrispettivo medio praticato dall’ente (Cm) e il costo medio per studente (Csm) pubblicato sul sito del Miur. Facendo un esempio se il rapporto è pari al 25% (percentuale di esenzione) l’immobile sarà assoggettato a Imu e a Tasi per il 75% del suo valore (eventualmente già rapportato in caso di uso promiscuo dei locali). A creare ulteriori perplessità nel già cervellotico quadro d’insieme si pone anche l’articolo 2 del decreto il quale, stabilendo che l’immobile destinato ad attività didattiche è considerato totalmente imponibile qualora i righi D «e» K siano uguali o superiori al 100%, si pone in contrasto con le istruzioni al modello che, invece, precisano che a determinare l’assoggettamento dell’intero valore catastale è sufficiente che il solo rigo D superi la percentuale del 100 per cento. —-fonte SOLE24h