L’AMMINISTRATORE È TENUTO A COMUNICARE AI CREDITORI NON ANCORA SODDISFATTI CHE LO INTERPELLINO I DATI DEI CONDOMINI MOROSI
Le richieste dei creditori dirette ad acquisire l’elenco dei condomini morosi devono essere riscontrate con sollecitudine; in difetto, sussiste la responsabilità dell’amministratore del condominio per il danno generato dalla mancanza e/o dal ritardo nella consegna.
A precisare l’assunto ci ha pensato una recentissima ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo con la quale, non soltanto l’amministratore del condominio è stato condannato a fornire al creditore istante i nominativi dei compartecipi morosi nel pagamento delle quote, ma è stato anche condannato a risarcire il danno arrecato allo stesso creditore per non aver ottemperato precedentemente.
La vicenda in commento prende spunto da un credito professionale maturato nei confronti di un condominio. Il creditore, dopo avere vanamente richiesto in sede stragiudiziale i nominativi dei condomini morosi al fine di procedere esecutivamente nei loro confronti, ha promosso un giudizio nel 2013 (prima dell’entrata in vigore della riforma del condominio ma già) in virtù del richiamo al novellato art.63 disp. att. c.c., che sarebbe entrato in vigore pochi mesi dopo in forza della legge n.220/2012,
Tale norma stabilisce infatti che: “l’amministratore e’ tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”, risolvendo così definitivamente la querelle sul il giusto bilanciamento fra l’interesse del creditore (e la tutela del suo diritto di difesa ai sensi dell’art.24 della Costituzione) e quello della tutela dei dati personali dei condomini morosi.
Il Tribunale adito ha quindi ordinato al condominio di fornire al creditore ricorrente, senza indugio, l’elenco dei condomini morosi e di risarcirgli il danno, incluso quello derivante dal ritardo nella consegna che è stato quantificato in via equitativa nella somma di €1.000,00, oltre che delle spese legali del giudizio occorso.
Il provvedimento giudiziario in commento segna la strada sulle responsabilità che discendono in capo all’amministratore, ove decida di non collaborare con i creditori del condominio che pretendano l’adempimento coattivo dell’obbligazione (parziaria) dei singoli condomini, ed evidenzia come il cosiddetto “diritto condominiale” necessiti, in molti settori, di interventi risolutivi e chiarificatori da parte del legislatore, al fine di evitare, provvedimenti ondivaghi e tra loro contraddittori. —fonte Sole24h/Cassazione