LAVORI IN APPARTAMENTO UBICATO IN CONDOMINIO

imagesDLXJTN9OChe cosa bisogna fare, per salvaguardare i rapporti di buon vicinato e comunque per rispettare la legge, nel caso in cui si rendano necessari dei lavori in un appartamento ubicato in condominio?

La risposta non è univoca perché varia di caso in caso anche in relazione alla tipologia d’intervento; vediamo perché.

Innanzitutto è necessario leggere il regolamento di condominio: nello statuto della compagine possono essere inserite norme di comportamento relativamente all’uso delle cose comuni (si pensi all’utilizzazione dell’ascensore per caricare e scaricare il materiale da usare e quello di risulta), nonché agli orari di esecuzione degli interventi (fermo restando sul punto quanto stabilito dal regolamento di polizia locale).

Se il regolamento ha natura contrattuale, poi, esso può contenere norme più stringenti che possono spingersi fino al divieto di uso delle cose comuni in determinate modalità;

Bisogna poi ricordare una norma di legge, esattamente l’art. 843, primo e secondo comma, c.c. disciplinante l’accesso al fondo del vicino, che recita:

 

Il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessita, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.

 

Se l’accesso cagiona danno, è dovuta un’adeguata indennità.

In buona sostanza se Tizio per ristrutturare la propria abitazione deve entrare a casa di Caio, quest’ultimo, salvo i danni, deve consentire l’accesso e se non lo fa può essere obbligato dal giudice.

Detta più semplicemente: i vicini devono essere avvisati dello svolgimento dei lavori se il regolamento lo impone o comunque se è necessario chiedere il permesso di entrare in casa loro per l’esecuzione dei medesimi.

Con riferimento a quel complesso di regole non scritte che, comunemente, chiamiamo rapporti di buon vicinato, è sempre bene, soprattutto se i lavori saranno prolungati e necessiteranno di uso dell’ascensore per il carico e scarico e simili, avvisare i propri vicini, quanto meno con un cartello informativo sulla bacheca condominiale, ferma restando l’eventuale necessità di pubblicità dei lavori dettata dalla normativa urbanistico-edilizia.

Resta poi un ultimo aspetto da non sottovalutare: a mente dell’art. 1122 c.c., infatti,

Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.

In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea.

L’uso del sintagma “in ogni caso” riferito ai lavori su parti di proprietà o uso esclusivo, sembrerebbe lasciar intendere che ogni opera su tali porzioni di edificio debba essere comunicato all’amministratore che, a sua volta, deve riferirne in assemblea.

 

Davvero si può arrivare a ipotizzare che la tinteggiatura della cucina debba essere portata a conoscenza dell’amministratore che poi la andrà a riferire a tutti i condomini?

Senz’altro un’interpretazione simile è fin troppo estensiva. I lavori che possono interessare cose comuni (es. rifacimento bagno con conseguente collegamento alla colonna di scarico condominiale), invece, devono essere sempre comunicati. —fonte CdW