Nel decreto “sblocca Italia” le semplificazioni edilizie
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 29 agosto 2014, il decreto legge contenente misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
Si tratta di un intervento normativo (c.d. omnibus) suddiviso in diversi “pacchetti”, tra i quali assume particolare importanza il gruppo di norme dedicate all’edilizia.
Il Governo, ha deciso di dettare nuove disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e snellimento delle procedure burocratiche, intervenendo direttamente sul Dpr 380/2001 (Testo Unico Edilizia), in tema di regolamento edilizio e di permesso di costruire.
Si tratta di una serie di norme che, se confermate dalla versione definitiva del testo di legge, introdurranno importanti innovazioni nel settore.
Ed in particolare l’l’art. 28 della bozza di decreto, al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, oltre ad assicurare processi di sviluppo sostenibile:
– modifica gli interventi edilizi ricompresi all’interno della nozione di manutenzione straordinaria, ricomprendendo il “frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione delle opere anche se comportano la variazione del carico urbanistico”;
– introduce una nuova norma in materia di interventi di conservazione, favorendo la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione rispondenti al pubblico interesse e rispettose dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa.
Ulteriori interventi riguardano il recupero del patrimonio edilizio esistente, lo sportello unico dell’edilizia e la realizzazione mediante denuncia di inizio attività di nuovi manufatti.
Scorrendo la bozza del decreto vengono infine in rilievo disposizioni atte a semplificare l’installazione di nuove strutture ricettive, quali:
– l’esclusione di tali interventi dal concetto di nuove costruzioni;
– una nuova interpretazione del concetto di temporaneità di un manufatto;
– il fatto che per “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzate come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ancorchè siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti;”, non è necessario il permesso di costruire.