Obbligatoria, dal prossimo 9 febbraio, la negoziazione assistita da un avvocato
Al fine di garantire una maggiore efficienza nell’ambito del sistema della giustizia civile, il legislatore ha predisposto, al di là della mediazione obbligatoria, una nuova procedura stragiudiziale: la negoziazione assistita da un avvocato. Si tratta di un accordo mediante il quale le parti, assistite appunto da avvocati, si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per tentare di risolvere in via amichevole una controversia tra loro insorta.
Sono escluse da questa procedura stragiudiziale le questioni vertenti su diritti indisponibili o le controversie in materia di lavoro.
L’esperire il tentativo di giungere ad un accordo mediante la negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ed è pertanto obbligatorio in alcuni ambiti, quali il risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti; il
pagamento, a qualsiasi titolo, di somme di importo pari o inferiore a 50.000 euro, fatte salve le controversie assoggettate alla disciplina della mediazione obbligatoria.
Il tentativo di conciliazione mediante procedura di negoziazione assistita non è invece condizione di procedibilità dell’azione, pertanto è facoltativo, nei casi di controversie relative ad obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori; procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione; procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’art. 696-bis del codice di procedura civile; procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; procedimenti in camera di consiglio; azione civile esercitata nel processo penale