Regolamento di condominio, le clausole che limitano il diritto di proprietà comune esigono l’approvazione unanime

verbali-assembleeLa clausola del regolamento condominiale approvato a maggioranza che destina alla proprietà esclusiva dei proprietari dell’appartamento posto al piano terzo ed attico dello stabile le scale di collegamento fra i due piani, costituisce “di per sé” lesione del diritto di proprietà comune dei condomini, comprimendo in maniera eccessiva ed ingiustificata l’esercizio di facoltà connesse all’uso o al godimento delle parti comuni dell’edificio – divieto di accedere in una parte delle scale – escludendo alcune destinazioni dall’uso che avrebbe potuto altrimenti farsi della cosa comune.

Lo ha precisato la Suprema Corte in una recente decisione. (cfr., Cass. civ. Sez. II, Sent. 20 marzo 2015, n. 5657 Pres. Triola, Rel. Falaschi, P.M. Del Core). Nell’ambito dei regolamenti condominiali, ribadisce la pronuncia in esame, vanno distinte le clausole con contenuto tipicamente regolamentare dalle clausole contrattuali le quali devono essere approvate all’unanimità. Una clausola che limita ad un determinato uso un immobile escludendo gli altri possibili costituisce limitazione del diritto di proprietà. Pertanto, le norme del regolamento condominiale, che incidono sulla utilizzabilità e sulle destinazione delle parti dell’edificio, in particolare sullo stato giuridico di una cosa comune, come nella specie le scale, hanno carattere convenzionale e, se predisposte dall’originario proprietario dello stabile, debbono essere accettate dai condomini nei rispettivi atti di acquisto ovvero con atti separati, e, se invece deliberate dall’assemblea condominiale, debbono essere approvate all’unanimità. Non potendo formare oggetto di decisione assembleare a maggioranza, sono assolutamente nulle le relative deliberazioni delle assemblee condominiali lesive dei diritti di proprietà comune.

In particolare, precisa e riafferma la Cassazione in conformità a precedenti arresti, deve ritenersi nulla – in quanto non rientrante nei poteri dell’organo assembleare – la delibera con la quale l’assemblea dei condomini, esprimendosi a maggioranza, stabilisca l’ambito delle rispettive proprietà, determinando i beni di proprietà esclusiva rispetto a quelli di proprietà comune, potendo tale previsione essere inserita soltanto in un valido regolamento contrattuale, approvato all’unanimità. Tale nullità che inficia la deliberazione può essere fatta valere dal condomino interessato senza essere tenuto all’osservanza del termine di decadenza di trenta giorni ai sensi dell’art. 1137 cod. civ.

 

Corte di cassazione, Sezione II, Sentenza del 20/03/2015 n. 5657

 

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 1117

Cod. Civ. art. 1136

Cod. Civ. art. 1137

Cod. Civ. art. 1138

 

Riferimenti giurisprudenziali:

Cassazione civile, Sez. II, sentenza 18 maggio 2011, n. 10929

Cassazione civile, Sez. III, sentenza 24 maggio 2004, n. 9981

Cassazione civile, Sez. II, sentenza 11 febbraio 1977, n. 621