RESTYLING SUI CONTI CONDOMINIALI
L’ambizioso intento della Legge n. 220/2012, meglio nota come “Riforma del Condominio”, nonostante le esitazioni dei parlamentari, che hanno impiegato 11 anni e tre legislature, prima di metter le mani (dopo settant’anni) alle regole del codice civile in materia condominiale, arate da migliaia di pronunce della Giurisprudenza, e citazioni in un numero infinito di articoli su riviste più o meno specializzate, sembra non rispondere ancora alle esigenze della società civile.
L’obiettivo dichiarato era quello di fornire all’amministratore gli strumenti cognitivi e concreti per poter operare attraverso una contabilità che rispetti i requisiti di regolarità nella resa del conto della gestione; seguendo le indicazioni della giurisprudenza in materia, ove peraltro diverse pronunce provengono da due sezioni specializzate in materia condominiale: la Ottava per il Tribunale di Milano e la Quinta per il Collegio Giudicante della capitale.
Il rendiconto, per il quale l’amministratore del 1934 “deve rendere il conto della sua gestione all’assemblea”; nel condominio, che ormai agisce come un’azienda di erogazione (Cass., sez. II, 6/2/1984, n.896), non può più disconoscere l’appartenenza al sistema sociale del Paese, chiamato a sviluppare un’analisi sulle scritture contabili e sul bilancio condominiale.
L’auspicio è che l’intervento legislativo di oltre un anno fa, non sia ridotto al rituale esibizionismo o a finalità sostanzialmente prive di reali contenuti, ma segua un percorso che stimoli un successivo intervento correttivo del legislatore, volto a completare il “timido” restyling contabile dettato da detta Legge in ambito condominiale.
“Se è vero che il rapporto tra condominio ed etica, un tempo condotto in contesti puramente accademici ora assume una valenza di concreta attualità, e l’abito a taglia unica offerto dal legislatore per la resa del conto finisce per risultare stretto”, come dichiarato a Rimini durante gli Stati Generali del Condominio dal Presidente di ANAP, dott. Paolo Caprasecca.
Se le regole non ci sono o possono essere eluse, la logica stessa del mercato condominiale tende ad avvitarsi, seguendo una spirale degenerativa, che prima o poi finisce per distruggerlo.
Si propone oggi di suggerire al legislatore, di ritornare sui suoi passi, e colmare le lacune di:
a) una chiara indicazione dei criteri contabili da adottare; sia per le spese che per gli incassi;
b) prevedere i requisiti del “revisore” condominiale;
c) calibrare le modalità di “resa del conto” tenendo conto della dimensione del singolo condominio e/o della complessità del bilancio;
d) obbligare e regolamentare l’utilizzo della partita doppia.
In particolare proprio con l’istituzione della figura del “revisore condominiale”, previsto dal nuovo art.1130-bis del c.c., si accendono i riflettori su una nuova Professione, che aspira a diventare autonoma e per la quale ANAP ha già reso disponibile percorsi di formazione specializzata nelle città italiane (ROMA, MILANO, BOLOGNA etc.).
Fonte: Sole24h