Revoca giudiziale dell’amministratore di condominio. Chi paga le spese legali?
Il condomino ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute per la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio solamente se, nell’ambito del procedimento di revoca, il giudice condanna l’amministratore alla refusione di tali costi. Se il giudice adito opta, come può accadere, per la compensazione delle spese, il condomino deve opporsi a tale decisione nello stesso giudizio, nei modi e nei termini di legge. Se non lo fa, la statuizione diventa definitiva ed inoppugnabile, con conseguenze impossibilità per il condomino di agire in separato giudizio contro gli altri condomini, per la ripetizione dei costi sostenuti.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18487 del 1° settembre 2014, con la quale i giudici di legittimità tornano ad occuparsi delle spese legali connesse al procedimento giudiziale di revoca dell’amministratore di condominio.
La questione affrontata dalla suprema Corte, peraltro, riguarda un caso antecedente al 2012. Pertanto, non trova applicazione il nuovo art. 1129, comma 11, c.c. che, a decorrere dal 17 giugno 2013 – data di entrata in vigore della legge di riforma del condominio n. 220/2012 – consente al ricorrente di rivalersi delle spese legali sostenute per il provvedimento giudiziale di revoca nei confronti del Condominio, che, a sua volta, può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato.
Il caso – Un condomino agisce in giudizio per la revoca dell’amministratore. Il giudice accoglie la richiesta di revoca e, con lo stesso provvedimento, compensa le spese processuali tra le parti. Per recuperare dette spese, il condomino decide di citare il Condominio chiedendo il “risarcimento” dei costi sopportati per la revoca. La domanda, tuttavia, veniva rigettata in entrambi i gradi del giudizio di merito.
Il ricorrente proponeva allora ricorso in Cassazione, articolato in cinque motivi, tutti attinenti alla stessa questione: se, cioè, il condomino che abbia ottenuto la revoca giudiziale ex art. 1129 c.c. dell’amministratore, e che, dunque, in tale procedimento sia risultato vittorioso, possa ripetere nei confronti del Condominio le spese processuali che ha dovuto sostenere.
Il procedimento di revoca dell’amministratore di condominio è un procedimento di volontaria giurisdizione. Il decreto con il quale viene definito si configura sostanzialmente come un provvedimento integrativo e non attuativo di diritto e, come tale, non diviene mai definitivo. Tuttavia, lo stesso provvedimento può contenere le determinazioni del giudice in ordine alle spese processuali. Tali statuizioni hanno natura giurisdizionale e, dunque, sono idonee al passaggio in giudicato tra le parti in giudizio.
Si tratta di un’impostazione più volte affermata dalla Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite: “la statuizione relativa alla condanna alle spese, inerendo a posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame sia stata adottata, ha i connotati della decisione giurisdizionale e l’attitudine al passaggio in giudicato indipendentemente delle caratteristiche del provvedimento cui accede” (Cass. civ. SS.UU. 20957/2004). Detto in altri termini: al provvedimento giurisdizionale di revoca dell’amministratore segue la determinazione delle spese legali, che può essere di condanna della parte soccombente (amministratore revocato) o di compensazione delle spese tra le parti. Tale determinazione, se non impugnata nei termini di legge, acquista valore di giudicato.
Chiarito ciò, è possibile citare in giudizio il Condominio per ottenere dagli altri condomini la restituzione delle spese sostenute per la revoca? No, secondo la Cassazione, perché la condanna alla spese legali riguarda le parti del procedimento giudiziale di revoca ed è in quel procedimento che bisogna contestarne il merito.
Il diritto alla refusione delle spese di lite non può essere oggetto di un autonomo e separato processo. “Le spese oggetto di statuizione da parte del giudice del procedimento in cui sono state sostenute – osserva la Corte – derivano dal processo e dal modo di intendere la condemnatio ad expensas in base all’art. 91 c.p.c., applicabile solo tra le parti del procedimento ed esclusivamente nell’ambito di questo”. È nel rapporto processuale che le spese trovano la loro esclusiva regola di riparto, basata ora sulla soccombenza oggettiva, e dunque sull’esito del giudizio, ora sulla responsabilità preprocessuale nell’avervi dato causa, ora sul modo di gestione della lite. “Al di là e al di fuori del processo nel quale e per il quale sono state sostenute, le spese non sono altrimenti recuperabili dalla parte vittoriosa. Mancandone per qualsivoglia ragione il regolamento, queste restano a carico della parte che le ha anticipate”.
Nella sentenza in commento è richiamato il nuovo comma 11 dell’art. 1129 c.c., introdotto dalla legge di riforma 220/2012, che attribuisce a ciascun condomino, in caso di accoglimento della domanda di revoca giudiziale, il diritto di rivalsa nei confronti del Condominio per le spese legali; questi, a sua volta, può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato. Il diritto di rivalsa, peraltro, è limitato alle sole ipotesi in cui la domanda di revoca giudiziale è subordinata al preventivo tentativo di revoca in assemblea (gravi irregolarità fiscali, mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente condominiale).
La nuova disposizione non può trovare applicazione nel caso di specie, in quanto antecedente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, non si possono non sottolineare alcune incongruenze tra quanto affermato dalla Corte di Cassazione e la nuova previsione legislativa.
La legge n. 220/2012, infatti, sembra consentire al condomino di ottenere il rimborso dal Condominio (che non era parte in causa) che, a sua volta, potrà rivalersi sull’amministratore revocato (art. 1129, comma 11, c.c.). In pratica, il ricorrente non può ottenere il rimborso delle spese legali direttamente dall’amministratore (perché così ha deciso il giudice), ma può ottenerle dal Condominio, che poi può rivalersi sull’amministratore, cioè sul soggetto che il giudice aveva (in tutto o in parte) esentato dal pagare. Sembrano evidenti le incompatibilità con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.