Riforma del Condominio
La riforma del condominio, entrata in vigore il 18 giugno 2013, impone all’amministratore di condominio un rinnovato approccio all’amministrazione di condominio.
Tra le principali nuove regole condominiali: il diritto dei singoli condòmini ad accedere ai documenti del condominio e ottenerne copia, l’obbligo di rendiconto condominiale e di bilancio con annessa relazione, l’obbligo dell’apertura di un conto corrente intestato al condominio, dove transiteranno tutti i flussi finanziari, la possibilità di richiedere l’attivazione del sito web condominiale per accedere ai verbali.
Nella riforma di condominio viene inoltre disciplinato il rito della media-conciliazione in materia di condominio, con relativi obblighi dell’amministratore; vengono resi obbligatori i registri dell’anagrafe condominiale, dei verbali di nomina dell’amministratore di condominio e di contabilità.
Per quanto riguarda l’amministratore di condominio, dovrà essere in possesso di polizza di R.C. professionale su richiesta dell’assemblea di condominio e dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali, pena la revoca.
STUDIO CONDOMINIALE risponde a tutti i nuovi requisiti richiesti dalla riforma condominiale; scegliendo il nostro studio, il vostro condominio verrà gestito seguendo tutti gli adempimenti di legge nel rispetto degli adeguamenti richiesti.
Dopo 70 anni cambiano le norme che regolano la vita in condominio.
La legge n.220/11.12.2012 “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.293 del 17/12/2012.
Le nuove norme entreranno quindi in vigore il 18 Giugno 2013. Si tratta di 31 articoli destinati a cambiare le abitudini di oltre 30 milioni di cittadini che vivono in edifici condominiali. Il Parlamento ha voluto svecchiare la normativa condominiale con lo scopo di metterla al passo coi tempi. In Italia le famiglie che vivono in condominio sono 14 milioni, 1 milione in tutto sono gli edifici condominiali.
Di seguito è possibile scaricare la versione completa del testo approvato e visualizzare il video che ne sintetizza i passaggi principali.
Gli articoli piu’ importanti sono elencati nella sezione SINTESI ed approfonditi nella pagina COMMENTI ALLA RIFORMA.
Naturalmente siamo disponibili per ogni richiesta di interpretazione.
Art. 61
Capo I – Disposizioni di attuazione
Sezione III – Disposizioni relative al Libro III
Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato. Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell’art. 1136 del codice, o disposto dall’autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell’edificio della quale si chiede la separazione.
Art. 62
Capo I – Disposizioni di attuazione Sezione III – Disposizioni relative al Libro III
La disposizione del primo comma dell’articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall’art. 1117 del codice. Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell’art. 1136 del codice stesso.
Art. 63
Capo I – Disposizioni di attuazione Sezione III – Disposizioni relative al Libro III
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea l’amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione. Chi subentra nei diritti di un condominio è obbligato, solidamente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. In caso di mora nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, l’amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene l’autorizzazione, può sospendere al condominio moroso l’utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato.
Art. 64
Capo I – Disposizioni di attuazione Sezione III – Disposizioni relative al Libro III
Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dal terzo comma dell’art. 1129 e dall’ultimo comma dell’art. 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore medesimo. Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla Corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione.
Art. 65
Capo I – Disposizioni di attuazione Sezione III – Disposizioni relative al Libro III
Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 80 del codice di procedura civile. Il curatore speciale deve senza indugio convocare l’assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite.
Art. 66
Capo I – Disposizioni di attuazione Sezione III – Disposizioni relative al Libro III
L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino. L’avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima dalla data fissata per l’adunanza.
Art. 67
Capo I – Disposizioni di attuazione
Sezione III – Disposizioni relative al Libro III
Ogni condominio può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante.
Qualora un piano o porzione di piano dell’edificio appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nella assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.
L’usufruttuario di un piano o porzione di piano dell’edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell’edificio il diritto di voto spetta invece al proprietario.
Art. 68
Capo I – Disposizioni di attuazione Sezione III – Disposizioni relative al Libro III
Per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126, e 1136 del codice, il regolamento di condominio deve precisare il valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini. I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello dell’intero edificio, devono essere espressi in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Nell’accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano.
Art. 69
Capo I – Disposizioni di attuazione Sezione III – Disposizioni relative al Libro III
I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere riveduti o modificati, anche nell’interesse di un solo condominio, nei seguenti casi: 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano.
Art. 70
Capo I – Disposizioni di attuazione Sezione III – Disposizioni relative al Libro III
Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a lire cento. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie.
Art. 71
Capo I – Disposizioni di attuazione Sezione III – Disposizioni relative al Libro III
Il registro indicato dal quarto comma dell’art. 1129 e dal terzo comma dell’art. 1138 del codice è tenuto presso l’associazione professionale dei proprietari di fabbricati.
Art. 72
Capo I – Disposizioni di attuazione Sezione III – Disposizioni relative al Libro III
I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69.
La legge n.220/11.12.2012 “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.293 del 17/12/2012.
SINTESI delle nuove norme in vigore dal 18 Giugno 2013.
1.
La nomina dell’amministratore di condominio diventa obbligatoria quando i condòmini sono più di 8.
2.
All’atto della nomina, l’amministratore deve presentare ai condòmini una polizza individuale di RC per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato i cui oneri sono posti a carico dei condòmini.
3.
L’incarico di amministratore di condominio ha durata di 2 anni e si intende rinnovato per uguale durata.
4.
La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni momento dell’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio.
5.
L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo Rinnovo deve specificare analiticamente, a pena della nullità della nomina stessa l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.
L’amministratore non ha diritto a compensi ulteriori, salvo diversa deliberazione dell’assemblea che ne ha deliberato la nomina.
6.
I condòmini potranno accedere ai documenti contabili ed ottenerne copia. Tutti i movimenti di denaro dovranno transitare su un conto corrente intestato esclusivamente al condominio.
7.
L’amministratore dovrà agire con decreto ingiuntivo contro i morosi entro 6 mesi dal rendiconto in cui siano elencate le rate di spesa che questi non hanno pagato, senza chiedere una preventiva autorizzazione dell’assemblea. Se la mora dura più di 6 mesi, dovrà sospendere il condòmino debitore dalla fruizione dei servizi comuni.
8.
Le violazioni del regolamento potranno essere sanzionate con una multa da 200 euro, che possono salire ad 800 in caso di recidiva.
9.
Per l’assemblea in seconda convocazione, servono 1/3 dei condomini e dei millesimi. Precedentemente, questa presenza era richiesta solo per le approvazioni delle delibere.
10.
Manutenzioni e sostituzione delle scale e degli ascensori: la ripartizione delle spese è ora fissata per legge, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza del piano.
11.
Ogni condominio dovrà avere un sito web, ad accesso individuale e protetto da una psw per consultare i rendiconti ed i documenti e per lo scambio costante di informazioni con i condòmini.
12.
Per l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni, basterà l’approvazione dell’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli interventi ed almeno la metà del valore dell’edificio.
13.
Non si potra’ piu’ vietare per regolamento di tenere animali domestici in casa. Rimane comunque fermo il fatto che gli stessi non debbano costituire pericolo per nessuno e che non rappresentino altre categorie (es. fauna esotica, serpenti, iguane, scimmie ecc).
14.
Per cambiare la destinazione d’uso delle parti comuni del condominio non servirà piu’ l’unanimità dell’assemblea, ma basterà la maggioranza dei 4/5 dei condomini, con 4/5 dei millesimi.
15.
Chi si vorrà distaccare dall’impianto centralizzato, potrà farlo senza il benestare dell’assemblea, a patto di non creare pregiudizi agli altri appartamenti e di continuare a pagare la manutenzione straordinaria per la conservazione e messa a norma.
E’ necessario comunque darne comunicazione all’amministratore.
16.
Per le opere che riguardano: interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti, eliminazione delle barriere architettoniche, contenimento del consumo energetico, realizzazione dei parcheggi, produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili, installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, basterà la richiesta di un solo condòmino per la convocazione dell’assemblea ed i voti della maggioranza degli intervenuti in assemblea e metà del valore dell’edificio.
17.
Possono essere installati impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, con il minimo pregiudizio delle parti comuni. Inoltre possono essere installati impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato.
INNOVAZIONE
Da un lato la volontà di disciplinare questioni nate dall’innovazione tecnologica e che, pertanto, all’epoca in cui venne approvato il Codice semplicemente non si ponevano. Con la riforma, quindi, trovano specifica disciplina le questioni legate al distacco del singolo appartamento dell’impianto di riscaldamento centralizzato, quelle relative all’installazione di impianti di ricezione televisiva e di “qualunque altro genere di flusso informatico”. Norme ad hoc sono state introdotte anche per l’installazione di impianti di videosorveglianza. Per quanto riguarda, in particolare, gli impianti di riscaldamento o di condizionamento centralizzato, si è stabilito che il singolo condòmino possa rinunciare al loro utilizzo se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. “In tal caso, il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”
SEMPLIFICAZIONE
Ispirate ad un principio di semplificazione sono, invece, altre modifiche alla normativa, in particolar modo quelle che consentono di approvare, con una maggioranza assembleare piu’ bassa rispetto al passato, opere ed interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti, ad eliminare le barriere architettoniche, a contenere il consumo energetico, a produrre energia “pulita” e a installare impianti centralizzati di ricezione radiotelevisiva e internet. In tutti qs casi, con la riforma la delibera puo’ essere approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio, mentre in precedenza erano richieste maggioranze piu’ consistenti.
L’AMMINISTRATORE
In generale l’attività dell’amministratore diventa piu’ complessa. La nomina innanzitutto diventa obbligatoria se i condòmini sono piu’ di 8 (otto/=); L’amministratore deve essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, aver frequentato e superato un apposito corso di formazione e sottoporsi a corsi periodici di aggiornamento ed approfondimento. La contabilità condominiale deve essere tenuta su appositi su appositi registri.
TRASPARENZA
La riforma ha perseguito anche l’intento di rendere la gestione del condominio piu’ trasparente e di predisporre maggiori strumenti di controllo a vantaggio dei condòmini. Diventa pertanto, obbligatorio per l’amministratore far transitare tutto il denaro in entrata ed uscita su un apposito conto corrente in modo da garantirne il controllo. Si dice espressamente che il singolo condòmino ha diritto di prendere visione e di fare copia a proprie spese, dei documenti contabili. Deve essere costituito un sito internet dedicato al condominio, che consenta con la copertura di password di consultare ed estrarre copia dei documenti in formato digitale.
PROBLEMI PRATICI
Il legislatore ha affrontato anche i problemi pratici, ma di grande incidenza nella vita condominiale, come quello dei condòmini che non pagano la propria quota di spese. Nei confronti di costoro, l’amministratore è obbligato ad agire in giudizio per evitare che la situazione cronicizzi e che alla fine ne facciano le spese coloro che hanno sempre pagato puntualmente. Diventa, inoltre, obbligatorio costituire un fondo speciale per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e per le innovazioni, in modo che non ci si trovi senza le necessarie risorse a lavori già iniziati.
LITI CONDOMINIALI: AUMENTA IL RISCHIO
Nelle intenzioni del legislatore la riforma della normativa sul condominio ha, fra gli altri obiettivi, anche quello di ridurre la litigiosità attraverso una disciplina dettagliata delle questioni che, in passato, sono state all’origine di un vastissimo contenzioso. In particolare, sono stati regolamentati aspetti della vita condominiale legati alle innovazioni tecnologiche di cui la legge in origine non si occupava, come la possibilità di sfruttare fonti energetiche alternative o di installare un impianto di ricezione televisiva ad uso di una singola unità abitativa. Tuttavia, una così articolata disciplina, da sola, non sembra poter garantire una minore litigiosità fra i condomini.
Attualmente in italia nascono 8 milioni di liti condominiali l’anno, 2 milioni sfociano in tribunale con costi di 3 miliardi di euro/anno . I motivi delle liti riguardano per il 34% i rumori molesti, il 15% l’utilizzo errato delle aree comuni, il 24% esalazioni fastidiose, il 12% vertenze con l’amministratore, il 9% piante e balconi, il 6% animali domestici
IL RISCALDAMENTO
E’ opportuno chiarire con un esempio: la riforma prevede espressamente che il singolo appartamento possa staccarsi dal vecchio impianto centralizzato, se dal distacco non derivano “notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini”. Il contenzioso pero’, a questo punto, si sposterà sul fatto che la caldaia, dopo il distacco, possa non funzionare piu’ bene come prima o che i costi di gestione si aggravino. Insomma, stabilire le condizioni perché un condòmino possa fare una certa cosa non basta a evitare che si litighi proprio sull’esistenza di quelle condizioni.
INTERVENTI EDILIZI
La riforma, inoltre, ha disciplinato alcune materie in modo tale da rendere possibile frequenti conflitti fra il singolo (che vuole realizzare certe opere) ed il resto del condominio (che non vuole consentirlo). E’ il caso del nuovo articolo 1122 del CC., secondo il quale il condominio, prima di eseguire opere nell’unità immobiliare di sua proprietà, deve darne notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea. Al di là dei tempi lunghi che ne derivano, il fatto di sottoporre all’amministratore prima ed all’assemblea poi le opere che il singolo intende realizzare nella sua proprietà privata, affinchè amministratore ed assemblea verifichino che i lavori non rechino danno alle parti comuni e che non determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza e al decoro architettonico dell’edificio, rischia di far nascere discussioni e liti che un tempo, forse, si sarebbero evitate. Non è, infatti, improbabile che qualche condòmino sollevi contestazioni non fondate o cavillose, di fatto impedendo al vicino di realizzare all’interno del suo appartamento le opere che desidera o ritardandone l’inizio, con buona pace della civile convivenza.
ENERGIE RINNOVABILI
Lo stesso vale per la possibilità di installare sul lastrico solare e su ogni altra idonea superficie comune impianti per la produzione comune impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio. Ugualmente potrà essere fonte di tensione la norma che impone ai singoli di lasciar passare dai loro locali le maestranze impegnate nella progettazione e nell’esecuzione di determinate opere, fra cui l’installazione di impianti di produzione di energia pulita di cui sopra.
RICORSO AL GIUDICE
Non sono poche, infine, le circostanze nelle quali è previsto espressamente che si possa ricorrere al giudice. A quest’ultimo, infatti, puo’ rivolgersi il singolo condòmino che ritenga necessari lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria qualora l’amministratore e l’assemblea non provvedano. Poiché la norma fa riferimento anche alla manutenzione ordinaria, il tribunale rischia di trovarsi a giudicare circa l’opportunità o meno di realizzare lavori condominiali anche non indispensabili. In caso di attività che incidano negativamente ed in modo sostanziale sulla destinazione d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i condòmini, anche singolarmente, “ possono diffidare l’esecutore e possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie” come precisa l’art. 1117quater.
REVOCA DELL’AMMINISTRATORE
Persino la revoca dell’amministratore rischia di dare molto lavoro all’autorità giudiziaria. Anche prima della riforma era previsto che il singolo condòmino potesse rivolgersi al tribunale per ottenere la “cacciata” dell’amministratore, ma solo in casi molto gravi. La riforma ha ampliato il novero delle circostanze in presenza delle quali l’amministratore puo’ essere revocato dal giudice ed ha inoltre previsto che il provvedimento del tribunale possa essere reclamato davanti alla Corte d’appello nel termine di 10 gg.
L’ASSEMBLEA
Con la riforma aumentano anche i casi in cui deve essere convocata l’assemblea. Si rischia di passare, dunque, dalla convocazione annuale per l’approvazione di bilancio consuntivo e preventivo a piu’ chiamate nel corso dell’esercizio. E’ previsto, ad esempio, che l’amministratore debba convocare entro 30 gg l’assemblea, a richiesta anche di un solo condòmino che voglia proporre un’innovazione in materia di salubrità, sicurezza, barriere architettoniche, risparmio energetico ecc. I condòmini, dunque, rischiano di passare molte sere a discutere di progetti e iniziative non necessariamente utili.
TELECAMERE: DECIDE L’ASSEMBLEA
Se sia possibile, e con quale maggioranza, installare un impianto di videosorveglianza nelle parti comuni di un edificio condominiale è stata una questione molto dibattuta e sulla quale anche i tribunali si sono espressi in maniera difforme. Secondo alcune sentenze, infatti, gli impianti di videoripresa potevano essere installati a maggioranza, secondo altre era necessaria l’unanimità, un’altra ancora sosteneva che l’assemblea condominiale fosse priva del potere di deliberare in materia. La riforma arriva a fare chiarezza sul punto. Con l’entrata in vigore della legge 220/2012 l’assemblea condominiale potrà decidere di installare un impianto di videosorveglianza con la maggioranza degli intervenuti all’assemblea e la metà del valore dell’edificio. La concreta sistemazione degli apparecchi dovrà essere accompagnata dall’affissione del cartello informativo, dalla indicazione del periodo massimo di conservazione delle immagini, dall’individuazione delle persone che possono prenderne visione e della nomina del responsabile del trattamento. Per quanto riguarda invece il singolo condòmino, rimane valido l’orientamento giurisprudenziale che si è affermato negli ultimi anni. Egli è legittimato a sistemare videocamere a scopo di sicurezza e per uso esclusivamente personale a condizione che esse non inquadrino le parti comuni dell’edificio, ma solo gli spazi di sua pertinenza (balconi, finestre, l’area antistante la porta d’ingresso) cercando di usare una angolazione delle telecamere il piu’ possibile stretta in modo da limitare le riprese della zona di suo utilizzo. Va segnalata, pero’, una recente sentenza della Corte di cassazione (n.71 del 2013) che ha ritenuto legittima l’installazione di telecamere in cortile decisa unilateralmente da uno solo dei condòmini. L’area destinata a parcheggio era, infatti, frequentata da un numero indeterminato di persone e, pertanto, era sottratta alla tutela della riservatezza e del domicilio. Attualmente in Italia sono installate 2 milioni di videocamere (1 ogni 35 abitanti)
GLI ANIMALI
Una delle novità piu’ sbandierate è la possibilità di detenere animali. Il nuovo art. 1138 del CC recita: “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. Dunque, non è piu’ possibile impedire l’ingresso a cani e gatti? Non è detto. Secondo l’interpretazione che sembra affermarsi, è il solo regolamento condominiale a non poter contenere il divieto. Viceversa, il regolamento contrattuale (predisposto dal costruttore o dall’originario unico proprietario che tutti i condòmini hanno accettato al momento del rogito) puo’ ancora impedire l’ingresso di animali. Rimangono comunque dubbi su cosa si debba intendere per “animali domestici”. Se è assodato che siano tali cani e gatti, e se è altrettanto pacifico che non lo siano bestie come serpenti, iguane o scimmie (che purtroppo è ormai usuale trovare nei negozi di animali), rimane la “terra di nessuno”, costituita da criceti, uccelli, pesci e cavie: sono animali da compagnia che non possono essere considerati domestici. Si rischia di arrivare al paradosso per cui i cani, anche di grossa taglia, possono vivere in condominio ed i pappagalli no. E non va dimenticati che gli animali non possono recare danno o disturbo agli altri abitanti del condominio. Dunque, gli amici a 4 zampe non possono sporcare scale e cortili. Inoltre, se i cani sono i benvenuti bisognerà fare in modo che il loro abbaiare prolungato, e magari notturno, non costituisca un fastidio intollerabile per i vicini. A tutela degli altri condòmini rimane, infatti, l’art. 844 del CC. secondo il quale le esalazioni, i rumori e simili propagazioni provenienti dall’appartamento del vicino sono lecite se “non superano la normale tollerabilità avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”
Titolo VII DELLA COMUNIONE
Capo I (dall’art. 1100 al 1116) DELLA COMUNIONE IN GENERALE
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