SPESE CONDOMINIALI DELL’APPARTAMENTO EREDITATO
La sentenza emessa dal Tribunale di Roma accende i riflettori sugli atti compiuti dai chiamati all’eredità che possono lasciar trapelare la volontà di accettare l’eredità, constatando che anche il condominio può avere interesse ad intervenire nel giudizio per l’accertamento dell’avvenuta accettazione dell’eredità poiché creditore nei confronti dell’erede di oneri condominiali non pagati. (Appartamento ereditato: chi paga le spese condominiali?)
Il fatto. Nel caso di specie una Banca cita in giudizio due convenuti chiedendo che sia dichiarata, previa apertura della successione del padre defunto, l’accettazione dell’eredità da parte di uno di essi.
A sostegno delle proprie pretese la Banca afferma che il de cuius aveva acquistato un appartamento collocato in un condominio di Roma accollandosene il mutuo. Dopo la sua morte, la Banca notificava ad una dei convenuti (figlia del de cuius) un precetto di pagamento per le rate di mutuo non corrisposte ed a fronte dell’ulteriore inadempimento anche della destinataria del precetto, l’istituto di credito aveva promosso una procedura esecutiva immobiliare che era stata sospesa dal giudice dell’esecuzione a fronte della mancata trascrizione della successione in capo alla figlia. Nel giudizio instauratosi dinanzi al Tribunale di Roma i convenuti (figli del de cuius) non si costituiscono e vengono dichiarati contumaci.
La decisione. Il giudice ha ritenuto fondata e meritevole di accoglimento la domanda presentata dalla Banca ritenendo che la convenuta ha posto in essere una serie di atti “che presuppongono necessariamente la sua volontà e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede“.
Fra gli atti che secondo la sentenza in commento lasciano presupporre la volontà della convenuta di accettare l’eredità figurano :
a) il pagamento delle rate del mutuo;
b) il fatto di aver concesso in locazione l’appartamento e di aver riscosso i canoni di affitto;
c) di aver provveduto al pagamento di parte degli oneri condominiali ;
d) di aver proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore del condominio.
Secondo la sentenza in commento tali atti, anche in ragione degli effetti che ne scaturiscono, non possono essere considerati solo come atti gestori di natura conservativa che possono essere compiuti dal chiamato all’eredità prima dell’accettazione in virtù di quanto sancito dall’articolo 460 del codice civile. Infatti proprio l’articolo 460 del codice civile riconosce al chiamato all’eredità, per effetto della delazione, la possibilità di porre in essere atti di natura meramente conservativa rispetto ai beni dell’eredità. Dunque se è vero che il chiamato all’eredità può compiere atti prima dell’accettazione dell’eredità, tali atti possono essere solo di amministrazione temporanea.
Il caso di specie. Nel caso analizzato, però, gli atti posti in essere dalla convenuta non potevano essere considerati semplicemente come atti di natura conservativa; infatti i fatti analizzati nel giudizio conclusosi con la sentenza che si commenta evidenziano che dopo la morte del padre la convenuta aveva occupato e locato l’immobile in questione, aveva versato alla Banca una parte del debito ipotecario ed aveva anche pagato gli oneri condominiali. Il compimento di tali atti lascia presupporre chiaramente la volontà della convenuta di accettare l’eredità. (Ereditare un appartamento in condominio e spese condominiali)
A questa conclusione la sentenza giunge anche in considerazione del fatto che la convenuta, in precedenza, si era opposta al precetto che la Banca gli aveva notificato per ottenere il pagamento delle rate del mutuo, in questa occasione la stessa aveva implicitamente dimostrato di avere accettato l’eredità affermando di non essere l’unica erede.
In relazione proprio a questo situazione il giudice del Tribunale di Roma ha evidenziato che la convenuta avrebbe dovuto comportarsi diversamente per sottrarsi al pagamento del debito, in quanto già nella fase di opposizione al precetto notificatogli dalla Banca avrebbe potuto stare in giudizio per rappresentare l’eredità ma poiché non era ancora succeduta al de cuius non poteva essere condannata al pagamento di un debito. (Cass. 3 settembre 2007, n. 18537)
La sentenza del Tribunale di Roma, quindi, aderendo ad un orientamento giurisprudenziale consolidato che nel tempo ha stigmatizzato quali sono gli atti che possono essere considerati come indicativi della volontà di accettare l’eredità ( Cass., civ., 17 novembre 1999, n.12753; Cass. 7 giugno 2005, n. 13738), ha stabilito che dal comportamento processuale della convenuta e dagli atti compiuti poteva dedursi l’intervenuta accettazione tacita dell’eredità.
Inoltre la sentenza ha evidenziato che la Banca poteva legittimamente chiedere il pagamento per intero del debito alla convenuta, poiché quest’ultima non aveva precisato di essere coobbligata passiva entro i limiti della sua quota, dunque non avendo eccepito la sua condizione di obbligata limitatamente alla sua quota, non potendo il creditore ( Banca) conoscere le vicende dell’eredità, ella restava l’unica obbligata nei confronti dell’istituto di credito. (Cass. 24 ottobre 2008, n. 25764; Cass. Civ., 12 luglio 2007, n. 15592).
La decisione evidenzia che tutti i comportamenti posti in essere dalla convenuta lasciano supporre la sua volontà di accettare l’eredità. Pertanto, accertato l’accettazione di eredità tacita da parte della convenuta, divenendo questa a tutti gli effetti titolare dell’unità immobiliare in questione, il Condominio potrà agire nei suoi confronti per ottenere il pagamento degli oneri condominiali non corrisposti.