Violazione delle distanze. Legittimo l’acquisto di una servitù anche se l’edificio è abusivo.
E’ ammissibile l’acquisto per usucapione di una servitù avente a oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti urbanistici.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18888 dell’8 settembre 2014 precisando, inoltre, che l’acquisto per usucapione è consentito anche in caso di costruzione abusiva, dal momento che il difetto della concessione edilizia (oggi permesso di costruire) esaurisce la sua rilevanza giuridica nell’ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso utile ai fini dell’usucapione.
La vicenda al vaglio della Corte di legittimità prende le mosse dalla domanda avanzata dalla società per la condanna dei proprietari del fondo finitimo ad arretrare il loro manufatto, costruito a distanza dal confine inferiore a quella prescritta dal regolamento edilizio locale, oltre al risarcimento dei danni. I convenuti si opponevano alla richiesta affermando, anzitutto, che tra le stesse parti pendeva già un altro giudizio finalizzato ad individuare il confine, incerto, tra le due proprietà e che, dunque, non era possibile accertare le violazioni contestate dalla società attrice; sostenevano inoltre di aver costruito l’immobile negli anni 70 e che, pertanto, avevano acquistato per usucapione ventennale il diritto di mantenere il manufatto a distanza inferiore a quella legale.
Il Tribunale aveva accolto la domanda attrice e condannato i proprietari ad arretrare il manufatto entro le distanze prescritte dal regolamento urbanistico. La decisione era stata poi confermata in appello.
In particolare entrambe le decisioni di merito si erano basate su un precedente orientamento della Cassazione, contrario alla possibilità di ammettere l’acquisto per usucapione di un diritto (una servitù) avente a oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme inderogabili di legge o degli strumenti urbanistici (cfr. Cass. civ. n. 20769/2007).
Osservavano i giudici d’appello, tra l’altro, che il principio della prevenzione ex art. 873 c.c – pure invocato dei proprietari convenuti – implica che il soggetto che costruisce per primo ha poi la possibilità di scegliere tra il realizzare la costruzione a distanza regolamentare dal confine o erigere la stessa sul confine, ma non anche quella di costruire a distanza inferiore dal confine.
I proprietari condannati ad arretrare il proprio manufatto proponeva allora ricorso per la cassazione della decisione di merito riproponendo, tra gli altri motivi, la questione della configurabilità dell’acquisto per usucapione della “servitù di distanza” dal confine inferiore a quella legale.
La suprema Corte ha accolto il ricorso sul punto dando seguito ad una propria elaborazione giurisprudenziale più recente che, in materia di violazione delle distanze legali tra le proprietà confinanti, ritiene ammissibile l’acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile e da quelle dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali (cfr. Cass. civ. 22.2.1010, n. 4240).
Il riferimento indicato nella decisione in commento è, in particolare, alla sentenza della stessa Corte suprema n. 3979 del 18 febbraio 2013, secondo cui l’acquisto per usucapione della servitù in parola è ammissibile anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia (permesso di costruire) esaurisce la sua rilevanza nell’ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapione.
Gli Ermellini dunque confermano ancora una volta la configurabilità dell’acquisto per usucapione del diritto di mantenere l’immobile a distanza inferiore a quella legale, dovendosi ritenere ormai superata la diversa impostazione contraria. Ne consegue l’onere per il proprietario di contestare tempestivamente l’eventuale violazione delle distanze legali da parte del proprietario del fondo finitimo. :::fonte Sole24h